Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3372 del 23/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3372 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Molena Mar-Una, nata il 23 gennaio 1980
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia dell’Il giugno 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Enrico
Delehaye, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
limitatamente alla determinazione della pena;
udito il difensore, avv. Alberto Mazzucato.

Data Udienza: 23/10/2014

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza dell’Il giugno 2013, la Corte d’appello di Venezia ha
confermato, quanto alla ritenuta responsabilità penale, la sentenza del GUP del
Tribunale di Padova del 30 ottobre 2012, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la
quale l’imputata era stata condannata per diversi episodi di detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti, alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 8000,00 di multa. La
Corte d’appello, in accoglimento del gravame dell’imputata, ha riconosciuto le

reclusione ed euro 6000,00 di multa.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo:

1) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione

quanto al calcolo della pena sia con riferimento alla diminuzione di un terzo per le
circostanze attenuanti generiche, sia con riferimento alla diminuzione di un terzo per il
rito abbreviato e, più in generale, in relazione all’omessa indicazione dei criteri di
determinazione quanto ai diversi aumenti stabiliti per la continuazione, pur essendo i
singoli reati-satellite di pari gravità; 2) l’erroneo computo della riduzione di un terzo
della pena ex art. 442 cod. proc. pen.; 3) la violazione del divieto della reformatio in

peius in relazione all’aumento della pena per il reato satellite di cui al capo C).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente perché
attengono alla determinazione della pena – è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che: a) la Corte d’appello non ha
fornito alcuna motivazione – se non un generico riferimento al «fine di ripristinare un
profilo di legalità della pena riducendo gli aumenti per la continuazione» – in relazione
alla quantificazione degli aumenti per la continuazione applicati per i reati-satellite di
cui ai capi C), E), G) dell’imputazione, ritenuti implicitamente di diversa gravità; b) la
Corte d’appello ha applicato alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione
ed euro 9000,00 di multa la riduzione di un terzo per il rito abbreviato giungendo
erroneamente alla pena finale di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 6000,00
di multa anziché a quella di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 6000,00 di
multa; c) l’aumento per la continuazione applicato per il capo C (mesi 3 di reclusione
ed euro 2000,00 di multa) risulta maggiore di quello applicato in primo grado per lo
stesso reato (mesi 2 di reclusione ed euro 500,00 di multa), pur in mancanza di
appello del pubblico ministero. Quanto a tale ultimo profilo, va osservato che nel
giudizio d’appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo

circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena in un anno e dieci mesi di

imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi
autonomi che concorrono alla sua determinazione, fra cui vanno ricompresi sia gli
aumenti e le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l’aumento
conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione (ex multis, sez. 2, 18
ottobre 2013, n. 45973, rv. 257522). E tale principio può trovare deroga solo nel caso
– diverso da quello qui in esame – del mutamento della struttura del reato continuato
(come avviene se la regiudicanda satellite diventa più grave o cambia la qualificazione

fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello
ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore
(sezioni unite, 27 marzo 2014, n. 16208, rv. 258653).
4. – Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Venezia perché proceda a nuovo giudizio sul punto, fornendo adeguata
motivazione e dando applicazione ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia ad altra sezione
della Corte d’appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2014.

giuridica di quest’ultima), in cui il giudice dell’impugnazione può apportare per uno dei

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