Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33718 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33718 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania nel procedimento nei confronti di:
1) D’Aniello Vincenzo nato a Camerota il 19/2/1941
2) Cirillo Vincenza nata a Scafati il 16/9/1965
avverso la sentenza del 6/6/2013 del Giudice di pace di Pisciotta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 6/6/2013, il giudice di pace di Pisciotta

assolveva D’Aniello Vincenzo e Cirillo Vincenza dal reato loro ascritto di cui
all’art. 633 cod. pen., perché il fatto non sussiste.

1

Data Udienza: 08/07/2014

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, sollevando il seguente
motivo di gravame: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con
riferimento alla valutazione delle prove.

3.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo

manifestamente infondato. Difatti trattasi di questione che attiene a
valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità,
quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di
specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12
del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003,
Petrella, Rv. 226074 ). E così segnatamente il Giudice di Pace dà,
adeguatamente, atto delle prove assunte nel dibattimento e della
particolare attendibilità riconosciuta al teste De Luca, nominato ausiliario di
RG. al fine di verificare l’effettiva esistenza dell’occupazione della proprietà
altrui mediante l’abbattimento di un forno; e lo stesso aveva modo di
chiarire che il forno abbattuto rientrava nella proprietà degli imputati, non
risultando da nessun atto che il suddetto testimone era stato il tecnico di
parte degli imputati che aveva redatto la relazione allegata all’atto di
divisione del 20/8/1979.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del RM.

Così deciso, il 8 luglio 2014

Il c1sigliere estensore

Il Presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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