Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33714 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33714 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SEBBAR AZIZ N. IL 01/01/1980
avverso la sentenza n. 4644/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. rD.L.6- tr
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Pche ha concluso per ,€ , fry, Jp—A-2-2-1-1, s, ,^ vz_

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 13 novembre 2013 la Corte d’appello di Torino in parziale riforma della
sentenza emessa il 9 luglio 2013 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Alessandria che aveva condannato Sabbar Aziz per rapina e lesioni in danno di Camarda
Francesca, concedeva all’imputato le attenuanti generiche e rideterminava la pena.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in violazione
di legge ed omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Sostiene che il

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché la doglianza in esso dedotta è
manifestamente infondata e ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi la stessa considerare, per di più, non specifica. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
La corte territoriale con motivazione logica e giuridicamente corretta, partendo dal presupposti
di fatto non censurabili in questa sede, ha dato atto che l’azione posta in essere dall’imputato
si è esplicata sul corpo della parte offesa, come indicato anche dalla certificazione medica, che
ha dato origine alla contestazione di lesioni.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 26.6.2014

fatto doveva essere meglio qualificato come furto con strappo.

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