Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33712 del 30/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33712 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Antonino,
Pappalardo
nato a Trecastagni il 13.6.1963, avverso
la sentenza della Corte di Appello di Catania, in
data 29 ottobre 2013, di conferma della sentenza
del Tribunale di Catania – Sezione distaccata di
Mascalucia, in data 12 marzo 2013;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e
il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott.ssa Elisabetta
Cesqui, che ha concluso per l’inammissibilità del
Data Udienza: 30/05/2014
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza in
data 29 ottobre 2013, confermava la condanna alla
pena di mesi quattro di reclusione pronunciata il
distaccata
di
Mascalucia
nei
confronti
di
Pappalardo Antonino, dichiarato colpevole del
delitto di danneggiamento, per avere, alla guida di
un fuoristrada, speronato il veicolo Audi A3 con a
bordo Spina Alfio e di proprietà di Pittera Rosa.
Il Pappalardo veniva, altresì, condannato al
risarcimento dei danni in favore della parte civile
Spina Alfio, da liquidarsi in separata sede.
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
l) omessa, insufficiente valutazione della prova;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
inattendibilità della persona offesa e mancata
valutazione della prova a discolpa.
Il ricorrente lamenta che, dopo l’assoluzione con
riferimento agli ulteriori reati contestati ex
artt. 644, 659 e 612 c.p. in considerazione della
limitata attendibilità intrinseca delle prove di
accusa, l’imputato sia stato ritenuto responsabile
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12 marzo 2013 dal Tribunale di Catania – Sezione
del reato di cui all’art. 635 c.p. sull’esclusivo
apporto delle foto riproducenti i danni
all’autovettura, senza tenere conto delle prove
costituite dalla documentazione medica prodotta
dall’imputato e delle dichiarazioni dei testi
quali risulterebbe che fu proprio l’imputato ad
avere subito danni alla persona cagionati dallo
Spina tanto da essere accompagnato al pronto
soccorso.
2)
travisamento del
fatto e della prova;
insufficienza e contraddittorietà della
motivazione; inattendibilità della parte civile;
assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per
la configurabilità della fattispecie di cui
all’art. 635 c.p.
Il ricorrente sostiene che non sussisterebbe la
necessaria certezza sull’attribuibilità del danno
alla condotta dell’imputato ed alla coscienza e
volontà dello stesso di cagionarlo, in quanto dalle
dichiarazioni testimoniali non emergerebbero prove
in tal senso, anzi i testi Sapienza e Vittorio
avrebbero dichiarato che l’imputato non era a bordo
di alcuna autovettura.
3)
travisamento del fatto e della prova; errata
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Sapienza Sebastiano e Vittorio Massimiliano, dalle
valutazione di prova decisiva.
Il ricorrente lamenta che dalle testimonianze di
Vittorio Massimiliano e Sapienza Sebastiano risulta
una prospettazione dei fatti diversa da quanto
dichiarato dalla parte civile e la Corte di Appello
4) manifesta illogicità della motivazione; carenza
della condizione di procedibilità.
Il
ricorrente
rileva
che
la
proprietà
dell’autovettura non era del querelante, ma del
coniuge, che non ha sporto querela e che, se è vero
che la detenzione di un bene concede al detentore
la facoltà di agire direttamente per la tutela di
detto bene, tale facoltà però è limitata ai soli
casi in cui il detentore ha un potere di fatto
sulla cosa che esercita in nome proprio per un
proprio diritto ovvero nel caso in cui lo eserciti
fuori dalla sorveglianza del possessore in
condizioni di autonomia. Nessuno di questi due
requisiti sussisterebbe nel caso di specie.
5)
erronea applicazione degli artt. 538 e 539
c.p.p. in relazione all’art. 1241 c.c.,
in quanto,
in carenza dei presupposti, il giudice di merito
avrebbe dovuto rilevare l’estinzione delle pretese
creditorie della parte civile.
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non avrebbe valutato tali prove decisive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di
seguito esposti.
Deve essere rigettato il motivo, che ha carattere
pregiudiziale, con il quale si deduce la carenza
giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito
che il diritto di querela per il reato di
danneggiamento spetta anche al legittimo detentore
del bene danneggiato (Sez. 2, n. 41391 del
19/10/2010, Dimasi, Rv. 248925), in un caso in cui,
appunto, la querela non era stata presentata dal
proprietario dell’autovettura danneggiata,
argomentando, tra l’altro, che “pertanto il
legittimo detentore del bene danneggiato è persona
offesa legittimata a sporgere querela, tanto più
che il proprietario ben potrebbe chiedere a lui
conto dell’avvenuto deterioramento”. Certo è che il
concetto penalistico di detenzione prescinde dagli
aspetti formali propri del diritto civile e
l’accertamento della qualità di persona offesa
titolare del diritto di querela attiene ad una
questione di fatto, che, nel caso di specie, è
risolto dalla sentenza impugnata nel senso che
“l’autovettura in questione, seppure formalmente
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della condizione di procedibilità. La
intestata
alla
moglie
dello
Spina,
era
evidentemente di proprietà della famiglia, in
quanto utilizzata abitualmente da entrambi
i
coniugi”.
Fondato è, invece, il motivo di ricorso con il
l’imputato, con l’atto di appello, aveva
specificamente dedotto la omessa valutazione delle
testimonianze di Sapienza Sebastiano e Vittorio
Massimiliano e nessuna risposta specifica sul punto
è stata data dalla sentenza impugnata, la quale fa
genericamente riferimento a “deposizioni di testi”
che confermerebbero l’accusa, mentre l’appellante
aveva richiamato le suddette testimonianze a suo
discarico.
L’assenza di motivazione e, quindi, la violazione
dell’art. 125 c.p.p. comporta l’annullamento della
sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione
della Corte di Appello di Catania, per nuovo
giudizio, che rivaluti completamente le risultanze
processualmente emerse.
Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti in
quello accolto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra
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quale si lamenta carenza di motivazione, poiché
sezione della Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2014.