Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33711 del 30/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33711 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Lofti,
Bebisha
nato in Tunisia il 19.10.1979, avverso la
sentenza della Corte di Appello di Bologna, in data
25 settembre 2013, di conferma della sentenza del
G.I.P. del Tribunale di Bologna, in data 27
novembre 2012;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott.ssa Elisabetta
Cesqui, che ha concluso per l’inammissibilità del
Data Udienza: 30/05/2014
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in
data 25 settembre 2013, confermava la condanna
pronunciata il 27 novembre 2012 dal G.I.P. del
reclusione ed euro 1.400 di multa nei confronti di
Bebisha Lofti, dichiarato colpevole dei reati di
rapina aggravata, lesioni personali aggravate e
porto fuori dall’abitazione di liquido urticante,
coltello a serramanico e 2 lame cutter.
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo erronea applicazione della
legge penale in relazione alla contestazione di
rapina aggravata dal numero delle persone,
in
quanto tale aggravante non sarebbe configurabile
quando i correi siano solo in due.
Neppure sarebbe sussistente l’aggravante dell’uso
delle armi con riferimento all’utilizzo di un non
meglio precisato acido, mentre si tratterebbe di un
liquido di colore scuro rispetto al quale è stato
omesso qualsiasi accertamento chimico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e
devono essere dichiarati inammissibili.
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Tribunale di Bologna alla pena di anni quattro di
Con riferimento al motivo di ricorso con il quale
si contesta la sussistenza dell’aggravante del
numero delle persone, deve osservarsi che, secondo
la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte,
la locuzione “più persone”, usata dal legislatore
pen. – rapina aggravata dalla violenza o minaccia
commessa da più persone riunite – esprime
il
concetto di pluralità, che sussiste anche nel caso
di due persone soltanto (Sez. 2, n. 8773 del
27/03/1987 -, Pesenti, Rv. 176467; Sez. 2, n. 15416
del 12/03/2008, Crotti, Rv. 240011).
Per quanto concerne l’aggravante dell’uso delle
armi, deve rilevarsi che sul carattere irritante
del liquido utilizzato nella rapina non vi sono
dubbi, come emerge dalle testimonianze trascritte
nella sentenza impugnata (“mi lanciava sul volto
del liquido che mi bagnava il volto e mi procurava
un fortissimo bruciore agli occhi e al naso e mi
faceva momentaneamente perdere i sensi”). Ebbene,
la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già
chiarito che la sostanza urticante è compresa tra
gli aggressivi chimici il cui porto illegale
costituisce reato, in quanto idonea a provocare
irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un
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penale al n. l del terzo comma dell’art. 628 cod.
breve tempo, e, quindi, ad arrecare offesa alla
persona (Sez. 1, n. 6106 del 13/01/2009 – dep.
12/02/2009, Stabile, Rv. 243349; Sez. l, n. 11753
del 28/02/2012 – dep. 29/03/2012, Cecchetti, Rv.
252261).
condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso, al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2014.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la