Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33709 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33709 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di:
Greco Pietro,

nato a Castrovillari il 25.8.1970,

Sangiovanni Luigi,

nato a Castrovillari il

31.8.1976,

Nocera

Francesco,

nato

a

Cinquefrondi

il

17.12.1982,

Vizzi Sergio,

nato a Castrovillari il 20.3.1972,
nato a Cassano Jonio

Arango Antonio Maria,
1’8.9.1976,

avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro, in data

21

maggio

delle sentenze del G.U.P.
Castrovillari,

emesse

in

1

2013,

di conferma

del Tribunale di
data

14.6.2010

e

Data Udienza: 30/05/2014

13.10.2010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;

sostituto procuratore generale dott.ssa Elisabetta
Cesqui, che ha concluso per l’annullamento della
sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di
Greco Pietro con riferimento alla recidiva e
rideterminazione della pena in anni sei mesi dieci
e giorni quindici di reclusione ed euro 78.475 di
multa, rigetto nel resto; l’annullamento con rinvio
nei confronti di Sangiovanni Luigi per la
rideterminazione del trattamento sanzionatorio,
rigetto nel resto; la dichiarazione di
inammissibilità dei ricorsi di Nocera Francesco,
Vizzi Sergio, Arango Antonio Maria.
Uditi i difensori, avv.ti Carlo Esbardo, per Greco
Pietro, Giuseppe De Marco, per Greco Pietro, e,
quale sostituto dell’avv. Marcello Manna, per
Arango Antonio Maria, e dell’avv. Guido
Contestabile,

per Nocera

Francesco,

Giovanni

Grisolia, per Sangiovanni Luigi e, quale sostituto
dell’avv. Francesco Straticò, per Vizzi Sergio, i

2

Udito il pubblico ministero in persona del

quali insistono nella richiesta di accoglimento di
tutti i motivi dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il G.U.P. del Tribunale di Castrovillari, con
sentenza in data 14.6.2010, dichiarava colpevoli:

bis c.p. (capo a), 110, 56 e 629 c.p. (capo b), 2 e
4 legge n.895 del 1967 (capo r), nonché di nove
reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e l
bis, D.P.R. 309 del 1990 (capi g, h, i, l, m, n, o,
p, q) riguardanti la sostanza stupefacente cocaina,
salvo il capo i) riguardante la sostanza
stupefacente marijuana;
Sangiovanni Luigi del reato di cui agli artt. 110

c.p. e 73, commi l e l bis, D.P.R. 309 del 1990
(capo i) riguardante la sostanza stupefacente
marijuana;
Nocera Francesco di due reati di cui agli artt. 110

c.p. e 73, commi l e l bis, D.P.R. 309 del 1990
(capi m e q);
Vizzi Sergio del reato di cui agli artt. 110 c.p. e

73, commi l e l bis, D.P.R. 309 del 1990 (capo o)
Con altra sentenza, in data 13 ottobre 2010, il
G.U.P. del Tribunale di Castrovillari dichiarava
Axango Antonio Maria,

la cui posizione era stata

3

Greco Pietro dei reati di cui agli artt. 110 e 513

stralciata

dall’originario

unico

processo,

colpevole del delitto di illecita detenzione di
sostanza stupefacente del tipo cocaina.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del
25 gennaio 2011, riuniti i processi, confermava le

La Corte di Cassazione, con sentenza del 25.9.2012,
annullava la sentenza di appello per avere ritenuto
e dichiarato inammissibile l’eccezione di
incompetenza territoriale riproposta nei motivi di
appello dai difensori di Greco Pietro e Nocera
Francesco. Rilevava la Suprema Corte che con
sentenza delle Sez. Un. n. 27996 del 29.3.2012 era
stato risolto il contrasto giurisprudenziale circa
l’ammissibilità o meno dell’eccezione di
incompetenza territoriale sollevata nel giudizio
abbreviato, affermando che l’eccezione in questione
è proponibile in limine al giudizio abbreviato non
preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora
il rito alternativo venga instaurato nella stessa
udienza, l’incidente di competenza può essere
sollevato, sempre in limine a tale giudizio, solo
se già proposto e rigettato in sede di udienza
preliminare. Nel caso di specie risultava che
l’eccezione di incompetenza territoriale era stata

4

statuizioni di primo grado.

proposta e rigettata in sede di udienza preliminare
per cui la Corte avrebbe dovuto vagliare
l’eccezione riproposta nei motivi di appello.
La Corte di Appello di Catanzaro, in sede di
rinvio, con sentenza in data 21 maggio 2013,

e confermava le condanne pronunciate dal primo
giudice.
Propongono ricorso per cassazione i difensori degli
imputati.
Il difensore di

Greco Pietro,

deduce i seguenti

motivi:
l) mancanza

di

motivazione. Omessa pronunzia su

specifico motivo d’appello. Violazione di legge.
Il ricorrente afferma di avere eccepito con
specifico motivo d’appello l’erroneità dell’aumento
di pena per la recidiva, sul quale la Corte
d’Appello avrebbe omesso di pronunziarsi.
2)

Violazione di legge. Violazione del disposto di

cui all’art. 99 ultimo comma c.p. in punto di
aumento per la recidiva.
Il ricorrente rileva che il giudice di primo grado
ha riconosciuto la recidiva applicando un aumento
di pena pari ad anni 4 mesi 7 di reclusione ed euro
40.000, di multa, mentre la condanna

5

rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale

precedentemente riportata, su cui deve essere
parametrato l’aumento per la recidiva ai sensi
dell’art. 99, ultimo comma, c.p., è di anni 2 di
reclusione per come si evince dal casellario
giudiziario allegato.
violazione della legge penale processuale.

Inutilizzabilità delle annotazioni della PG a
seguito di omessa verbalizzazione. Inutilizzabilità
delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Il

ricorrente rileva che il processo prende le

mosse dalla denunzia della parte offesa Torquato
Tasso, il quale rende dichiarazioni non
verbalizzate da parte della P.G., ma semplicemente
annotate e, quindi, secondo la tesi difensiva,
affette da inutilizzabilità; poiché sulla base di
detta

annotazione

richiesto
autorizzativo

ed

l’Autorità
ottenuto

relativo

il
alle

inquirente

ha

provvedimento
poi

disposte

intercettazioni telefoniche ed ambientali, il
decreto autorizzativo sarebbe stato emesso in
assenza di gravi indizi di colpevolezza. Le
conseguenze di tale inutilizzabilità si
riverberebbero sul giudizio di responsabilità
relativi ai capi sub

e sub b), totalmente

fondato sul contenuto delle dette intercettazioni.

6

3)

4)

inosservanza delle norme processuali stabilite a

pena di nullità. Violazione dell’art. 442 c.p.p.
inutilizzabilità degli atti e del provvedimenti del
procedimento riunito a carico di Arango Antonio
Maria, nonché inosservanza delle norme processuali

difesa.
Il ricorrente fa presente di essersi opposto nel
giudizio di appello alla riunione del procedimento
a carico del Greco e di altri appellanti, con altro
procedimento a carico di Arango Antonio Maria,
originariamente coindagato, non conoscendo gli atti
di quel procedimento e chiedendo in via subordinata
un termine a difesa al fine di verificare gli atti
contenuti nel fascicolo del processo riunito, per
evitare che potessero essere ivi presenti documenti
idonei ad influenzare la decisione con riferimento
alla posizione del Greco; censura, quindi, la
decisione della Corte di rigetto delle istanze e
afferma che il giudizio di appello è stato
condizionato dalla decisione a carico dell’imputato
Arango, per come si evincerebbe espressamente dalla
motivazione della sentenza (pag. 13 secondo
paragrafo). Inoltre, con il diniego anche del
termine a difesa, sarebbe stato inibito alla difesa

7

stabilite a pena di nullità. Violazione del diritto

di indicare quali elementi acquisiti nel fascicolo
relativo alla posizione dell’Arango fossero
inutilizzabili ai fini della decisione perché
estranei al procedimento celebrato con le forme del
rito abbreviato.

pena di nullità. Violazione dell’art. 442 c.p.p..,
in quanto il G.I.P. avrebbe utilizzato ai fini
della

valutazione

della

responsabilità

il

provvedimento di patteggiamento dei coimputati del
ricorrente, dato processuale non presente al
momento della ammissione al giudizio abbreviato.
6)

Omessa valutazione di una prova rilevante e

difetto e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente, premesso che era stato ammesso al
giudizio abbreviato condizionato all’acquisizione
di produzione documentale consistente in una
relazione afferente l’ubicazione del manufatto
all’interno del quale sono stati rinvenuti lo
stupefacente e l’arma in sequestro e che la difesa
aveva,

altresì,

prodotto,

documentazione

comprovante la residenza stabile ed abituale in
c.da Gambellone dei genitori e di altri prossimi
congiunti (nonni e zii), lamenta che i giudici di
merito non abbiano fatto alcun riferimento alla

8

5) inosservanza delle norme processuali stabilite a

documentazione acquisita, né abbiano spiegato
perché i passaggi del Greco nella località
Gambellone dovessero giustificarsi esclusivamente
con la finalità di controllo del luogo dove
l’imputato avrebbe occultato quanto in sequestro.
inosservanza e/o erronea applicazione della

legge penale, nonché carenza di motivazione,

in

quanto, pur ammessa la compatibilità fra il reato
di cui all’art. 629 c.p. e quello di cui all’art.
513 bis c.p., nel caso di specie, l’insussistenza
di qualsiasi contatto tra autore e vittima e
l’assenza

di

qualsiasi

richiesta,

farebbero

escludere che il danneggiamento possa essere
ritenuto l’elemento costitutivo dell’estorsione.
8)

erronea e contraddittoria motivazione con

riferimento ai Capi H, I, L, M, N, O, P, Q.
Quanto ai capi H) ed I), il ricorrente deduce la
mancata risposta ai motivi di appello ovvero la
illogicità della motivazione.
Con riferimento al capo O) il ricorrente deduce la
mancanza di elementi che consentano di affermare
che il delitto abbia ad oggetto cocaina; mentre con
riferimento al capo L), afferma che dal contesto
delle intercettazioni può evincersi esclusivamente
l’esistenza di un accordo in ordine al prezzo da

9

7)

eventualmente

praticare

sul

mercato,

si

tratterebbe, cioè, di attività preparatoria, non
evincendosi la disponibilità attuale della
sostanza.
Il difensore di Greco Pietro ha depositato, in data
motivi aggiunti,

con i quali

deduce: 1) violazione dell’art. 99, comma 4, c.p.;
2) inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche
ed ambientali per mancanza di motivazione dei
decreti di autorizzazione; 3) mancata applicazione
del comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in
relazione ai capi g), h), l), m), n) ed o) della
rubrica.
Il difensore di Sangiovanni Luigi deduce i seguenti
motivi:
1) inosservanza delle norme processuali stabilite a
pena di nullità; violazione dell’art. 442 c.p.p.;
inutilizzabilità degli atti del procedimento
riunito a carico di Arango Antonio Maria.
Violazione del diritto di difesa,

in quanto, a

seguito della riunione dei procedimenti, la
sentenza impugnata avrebbe utilizzato nella
decisione, attraverso una serie di rinvii, il
contenuto del fascicolo relativo ad Arango Antonio
Maria, in violazione dell’art. 442, comma l, c.p.p.

10

14 maggio 2014,

che sancisce l’inutilizzabilità degli atti estranei
e successivi alla celebrazione del rito abbreviato.
2)

violazione di legge, inosservanza di norma

previste a pena di inutilizzabilità e mancanza di
motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3,
in quanto le

conversazioni ambientali n. 1374 del 16/09/2009 e
n. 1549 del 17/09/2009 sarebbero inutilizzabili,
perché il decreto autorizzativo sarebbe privo della
motivazione sulla assoluta indispensabilità e
necessarietà dell’intercettazione.
3)

Violazione di legge e mancanza o manifesta

illogicità della motivazione in relazione alla
ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo
I).
Il ricorrente afferma che dalle conversazioni
intercettate emergerebbe unicamente che il
Sangiovanni deteneva sostanza stupefacente, in
quantità non precisata, acquistata per uso
personale.
4) Inosservanza o erronea applicazione della legge
penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione, relativamente al
mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al
comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90.

11

c.p.p. 271, 267 e 191 c.p.p.,

Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello, nel
negare la citata attenuante, non abbia considerato
che i mezzi, le circostanze e le modalità
dell’azione evidenziano un ruolo irrilevante del
San giovanni, che si è, inoltre, manifestato in un

del difensore, l’incertezza sul quantitativo di
sostanza stupefacente detenuta dall’imputato, la
qualità della sostanza (marijuana), la sua
estraneità al concerto criminoso.
Il difensore di Nocera Francesco deduce i seguenti
motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale con riferimento agli art. 8 e 9 c.p.p. in
merito alla competenza per territorio, nonché
illogicità della motivazione con riferimento alla
pronuncia di utilizzabilità delle intercettazioni.
Con riferimento alla questione della competenza
territoriale, il ricorrente sostiene la competenza
del giudice di Palmi in luogo di quello di
Castrovillari, in quanto, secondo la corretta
lettura delle risultanze di causa, lo scambio del
consenso e della sostanza stupefacente sarebbero
intervenuti in Rosarno, mentre dal colloquio
intercettato in Castrovillari non emergerebbe la

12

singolo episodio. A ciò deve aggiungersi, ad avviso

conclusione dell’accordo.
Con riferimento alla eccezione di inutilizzabilità
delle

intercettazioni,

il

ricorrente

deduce

illogicità della motivazione della sentenza
impugnata nel punto in cui ritiene che le

potessero essere poste a fondamento del quadro
indiziario in tema di intercettazioni telefoniche;
secondo la tesi difensiva, invece, una
dichiarazione informale non verbalizzata e,
sostanzialmente, confidenziale, non potrebbe essere
posta a base di un decreto autorizzativo di
intercettazioni.
2) mancanza della motivazione nonché sua illogicità
con riferimento alla dichiarazione di colpevolezza
di cui al capi q) ed m).

Con riferimento al capo q), il ricorrente contesta
il riconoscimento vocale del Nocera e, comunque, la
riconducibilità allo stesso dell’utenza
intercettata; afferma che dal contenuto della
conversazione intercettata del 16.11.2009 non
emerge alcun accordo criminoso tra le parti;
denuncia la mancanza di elementi in grado di
dimostrare che la droga rinvenuta il 19.11.2009
fosse quella che si presume acquistata in Rosarno;

13

dichiarazioni rese da Tasso Francesco alla P.G.

censura la collocazione dei luoghi della vicenda
criminosa dalla quale il giudice trae elementi di
prova, in quanto tale collocazione sarebbe errata
come dimostrerebbe la relazione di consulenza
versata in atti.

ricorrente contesta l’interpretazione del contenuto
della telefonata intercettata del 7.10.2009, e
ribadisce la censura relativa alla attribuibilità
esclusiva al Nocera dell’utenza intercettata.
3) mancanza della motivazione nonché sua illogicità
con riferimento alla mancata applicazione del
quinto comma dell’art. 73 D.P.R. 309/90.
Il ricorrente afferma che l’unico dato oggettivo
che risulta dalle risultanze in atti è il
ritrovamento di un quantitativo di droga modesto;
censura, inoltre, la mancata concessione delle
attenuanti generiche.
Il difensore di

Vizzi Sergio

deduce i seguenti

motivi:
l)

nullità dell’ordinanza di riunione emessa dalla

corte di appello in data 25.5.2011, con la quale è
stata disposta la riunione del procedimento
connesso, a carico di Arango Antonio Maria, in
aperta violazione del diritto al contraddittorio e

14

Con riferimento al capo m) dell’imputazione, il

di difesa dell’imputato.
2) violazione di legge nonché inosservanza di norma
previste a pena di inutilizzabilità e mancanza di
motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3,
271 e 267, commi 1 e 2, e 191 c.p.p.
ricorrente

afferma

che

il

decreto

di

autorizzazione di intercettazione ambientale emesso
dal G.I.P. il 13.8.2009 conterrebbe una motivazione
meramente apparente, che non esplicita le ragioni
della indispensabilità e della necessità
dell’intercettazione.
3) violazione di legge e mancanza di motivazione in
relazione agli artt. 125, comma 3, 546, lett. e),
c.p.p. in ordine alla prova della responsabilità,
alla congruità ed adeguatezza della pena e al
diniego di riconoscimento dell’ipotesi prevista dal
quinto comma dell’art.73 D.P.R. 309/90.
Il difensore di

Arango Antonio Maria

deduce

seguenti motivi:
/)

violazione di legge e vizio di motivazione in

relazione agli artt. 9, 533, 546, lett. e), c.p.p
Il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della
censura difensiva con la quale si eccepiva
l’incompetenza territoriale del giudice procedente,
poiché, nell’impossibilità di individuare il luogo

15

Il

in cui si sarebbe perfezionato l’accordo criminoso,
il momento dell’acquisto diventerebbe essenziale
per l’integrazione della fattispecie di reato, nel
caso di specie, l’acquisto sarebbe avvenuto in
Rosarno e non in Castrovillari.

relazione agli artt.192, 266, 546, comma 1, lett c)
ed e), c.p.p.
Il

ricorrente

contestazione
conterrebbe

censura
mossa
alcuna

la

genericità

all’imputato,
menzione

della

che

dei

non

presunti

concorrenti nel reato e alcuna indicazione
specifica in relazione alla sostanza stupefacente
oggetto della contestazione medesima; ribadisce
l’eccezione di inutilizzabilità delle
intercettazioni

per

mancanza

dei

decreti

autorizzativi; denuncia l’erronea valutazione delle
conversazioni

intercettate,

che avrebbero un

contenuto del tutto neutro; contesta che
l'”Antonio” di cui alla suddette conversazioni
possa individuarsi nell’imputato; ritiene che le
dichiarazioni di Santoro Luca non possano
costituire prova della colpevolezza dell’imputato
anche in ragione della sua inattendibilità.
3) violazione di legge e vizio di motivazione in

16

2) violazione di legge e vizio di motivazione in

relazione agli artt. 133 c.p., 73, comma 5, D.P.R.
309/90 e 546 lett. e) c.p.p.

Il

ricorrente

denuncia

la

mancanza

della

motivazione sui rilievi formulati nei motivi di
appello in ordine alla quantità e qualità della

Il difensore di Arango Antonio Maria ha depositato,
in data 23 maggio 2014,

memoria,

con la quale

insiste nelle eccezioni di incompetenza
territoriale e di genericità della contestazione,
di inutilizzabilità delle intercettazioni per
mancanza dei decreti autorizzativi e ribadisce le
censure in merito al contenuto delle conversazioni
intercettate e al mancato riconoscimento
dell’ipotesi di cui al comma 5 D.P.R. n. 309 del
1990.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso di

Pietro Greco

sono

accoglibili solo in parte.
La censura relativa alla inutilizzabilità delle
intercettazioni

telefoniche

ed

ambientali

è

manifestamente infondata. Innanzitutto deve
rilevarsi che tale censura non tiene in alcuna
considerazione e non contesta il rilievo formulato
dalla sentenza di primo grado (pag. 9), secondo il

17

sostanza stupefacente.

quale

«anche

senza

far

riferimento

alle

dichiarazioni rese informalmente dalla persona
offesa Torquato Tasso, nella predetta [del decreto]
motivazione si dà atto della presenza di ulteriori
elementi da soli in grado di dimostrare la

di sit di Sangiovanni Antonio, la denuncia di Tasso
Francesco per l’incendio di un proprio escavatore,
l’annotazione relativa al danneggiamento di un
escavatore della ditta di Arleo Salvatore». In
punto di diritto deve, poi, osservarsi che le
annotazioni di servizio, attraverso le quali il
pubblico ufficiale dà conto di quanto è avvenuto in
sua presenza, possono essere usate ai fini della
autorizzazione alle intercettazioni di
comunicazioni o conversazioni (Sez. 5, n. 33042 del
06/07/2007, Buttone, Rv. 237576) e che sono
utilizzabili nel giudizio cautelare [a maggior
ragione per la richiesta di autorizzazione ad
intercettare] le dichiarazioni di persone informate
sui fatti annotate dalla polizia giudiziaria e
riportate nell’informativa di reato, anche se non
sottoscritte dagli interessati (Sez. l, n. 15563
del 22/01/2009, Perrotta, Rv. 243734), e a ciò non
osta il divieto sancito dall’art. 203 cod. proc.

18

sussistenza del gravi indizi [ ] quali i verbali

pen., nella specie inapplicabile per la non
equiparabilità dei

suddetti dichiaranti

agli

“informatori della polizia giudiziaria” (Sez. 2, n.
46023 del 07/11/2007, Montagnese, Rv. 239265).
Manifestamente infondato è il motivo di ricorso con

il quale si deduce l’inutilizzabilità degli atti e
dei provvedimenti del procedimento riunito a carico
di Arango Antonio Maria e, in subordine, la mancata
concessione di un termine a difesa. Infatti,
l’ordinanza di riunione adottata dalla Corte di
Appello

all’udienza

del

25

maggio

2011

espressamente afferma che «il materiale probatorio
utilizzabile, in relazione alla singole posizioni
processuali, resta quello cristallizzato al momento
della richiesta di giudizio abbreviato avanzata da
ciascun imputato […H pertanto l’istanza difensiva
subordinata di disamina degli atti non ha ragion
d’essere». La censura, d’altro canto, è priva anche
della necessaria specificità poiché non indica
quali risultanze emerse nel procedimento a carico
dell’Arango sarebbero state utilizzate in quello a
carico del Greco né la loro incidenza determinante
sul complessivo compendio probatorio

(l’unico

riferimento, contenuto nel ricorso alla pag. 13
della sentenza impugnata è errato, perché non

19

I

corrispondente al contenuto di quella pagina e,
comunque, del tutto generico).
Inammissibile è il motivo di ricorso con il quale
si lamenta l’utilizzazione da parte del G.I.P. di
un provvedimento di patteggiamento riguardante i

censura riguardante la sentenza di primo grado, che
non risulta prospettata con i motivi di appello e
che, comunque, è del tutto generica, non ponendo in
rilievo la specifica e decisiva incidenza di tale
elemento valutativo sul complesso degli elementi
probatori.
La deduzione di omessa valutazione di una prova
rilevante concernente la produzione documentale
alla quale era stato condizionato il giudizio
abbreviato, non solo è del tutto generica, poiché
non individua i reati, tra i numerosi ascritti
all’imputato, in relazione ai quali tale produzione
sarebbe rilevante, ma, comunque, deve rilevarsi che
non si ravvisa alcuna omissione valutativa in
merito, se si considera che la sentenza di primo
grado, là dove parla di sostanza stupefacente
rinvenuta in località Gambellone, basa le sue
valutazioni sulle conversazioni intercettate, sulle
rilevazioni tramite GPS e sui servizi di

20

coimputati del ricorrente, poiché si tratta di

osservazione predisposti dai Carabinieri, mentre la
sentenza di appello rileva che «dall’attività
investigativa svolta è emerso invero che molte
volte il Greco ed il Bellizzi si erano recati in
località Gambellone prevalentemente in ora tarda,

per cui non appare plausibile che il Greco dovesse
percorrere quella strada per raggiungere la madre».
Manifestamente infondata è anche la censura di
carenza di motivazione concernente la sussistenza
del delitto di tentata estorsione, poiché la
sentenza di primo grado espone ampiamente (pagg. 32
ss.) tutti gli elementi probatori, costituiti dalle
conversazioni intercettate e dalle sommarie
informazioni assunte, sulla cui base si fonda
l’affermazione della configurabilità nel caso di
specie di un tentativo di estorsione, osservando
che l’evento incendiario era «chiaramente
finalizzato a far desistere la parte offesa dalla
partecipazione agli appalti della zona»: si tratta
di valutazioni di fatto che, in quanto corrette dal
punto di vista logico e giuridico, esulano
dall’ambito di cognizione di questo giudice di
legittimità.
I vizi di motivazione dedotti con riferimento ai
reati di cui ai capi I), O) e L) sono anch’essi

21

i

insussistenti e le generiche ed apodittiche censure
del ricorrente pretendono in realtà da questa Corte
di legittimità una inammissibile rivalutazione del
materiale probatorio.
E’

fondato,

invece,

il

motivo

di

ricorso

Corte di Appello ha affermato che tale capo «non
viene investito da alcuna censura specifica», in
quanto a favore del Greco sono stati presentati due
atti di appello e quello degli avv.ti Carlo Esbardo
e Giuseppe De Marco contiene uno specifico motivo
proprio con riferimento al suddetto capo. Poiché a
tale motivo il giudice di appello non ha risposto,
la carenza totale di motivazione, in violazione del
disposto dell’art. 125, comma 3, c.p.p., comporta
l’annullamento della sentenza impugnata con
riferimento al medesimo capo.
Fondato è anche il motivo relativo all’aumento di
pena per la recidiva, che, in effetti, da quanto
risulta dal certificato del casellario giudiziale
allegato dal ricorrente, è stato applicato in
violazione del disposto dell’ultimo comma dell’art.
99 c.p.
Deve,

inoltre,

rilevarsi

d’ufficio

che

l’intervenuta pronuncia della sentenza della Corte

22

concernente il capo H). Infatti, erroneamente la

costituzionale

n.

32

del

2014,

comporta

l’applicazione della disciplina più favorevole con
riferimento al trattamento sanzionatorio relativo
ai delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del
1990 in relazione alle “droghe leggere” (Sez. 6, n.

19263 del 09/04/2014, laghetti, Rv. 258912; Sez.
6, n. 15152 del 20/03/2014, Murgeri, Rv. 258748),
con la conseguenza che di tale disciplina più
favorevole il giudice di rinvio dovrà tenere conto,
con riferimento al capo I) dell’imputazione, nella
complessiva rideterminazione del trattamento
sanzionatorio.
Con riferimento ai motivi aggiunti formulati dalla
difesa di Greco, deve osservarsi che essi, ad
eccezione di quello qui accolto concernente
l’aumento per la recidiva, non possono ritenersi
consentiti, in applicazione dei seguenti principi
di diritto: i “motivi nuovi” a sostegno
dell’impugnazione, previsti tanto nella
disposizione di ordine generale contenuta nell’art.
585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle
norme concernenti il ricorso per cassazione in
materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod.
proc. pen.) ed il procedimento in camera di
consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611,

23

i

primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad
oggetto i capi o i punti della decisione impugnata
che sono stati enunciati nell’originario atto di
gravame ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod.
proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono,

la facoltà del ricorrente di presentare motivi
nuovi incontra il limite del necessario riferimento
ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori
devono rappresentare mero sviluppo o migliore
esposizione, anche per ragioni eventualmente non
evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai
punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili
soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento
del

petitum

dei motivi principali, si alleghino

ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori,
ma non anche motivi con i quali si intenda
allargare l’ambito del predetto

petitum,

introducendo censure non tempestivamente
formalizzate entro i termini per l’impugnazione
(Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 – dep. 11/01/2013,
Platamone, Rv. 254301). Nel caso in esame, il
motivo concernente l’inutilizzabilità delle
intercettazioni non può ritenersi sviluppo di
quello contenuto nell’originario ricorso e lo

24

Rv. 210259); in tema di termini per l’impugnazione,

stesso ricorrente fa riferimento al ricorso per
cassazione del 2011, non riproposto in questa sede;
il motivo riguardante l’attenuante di cui al comma
5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 è formulato
per la prima volta con gli stessi motivi aggiunti.
Sangiovanni Luigi

devono

I motivi di ricorso di

ritenersi nel loro complesso infondati, salvo per
quanto si dirà in ordine alla determinazione della
pena.
Il motivo di ricorso con il quale si deduce la
inutilizzabilità degli atti del procedimento
riunito a carico di Arangio Antonio Maria è
infondato per le ragioni già espresso con riguardo
all’analogo motivo di ricorso proposto dal
ricorrente Greco.
Il

motivo

di

ricorso

concernente

la

inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali
non è consentito, perché non proposto con i motivi
di appello e, comunque, è del tutto generico sia
per mancata allegazione dei provvedimenti censurati
(Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea e altri, Rv.
257336) sia per l’omessa indicazione della loro
decisiva rilevanza probatoria (Sez. 6, n. 49970 del
19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254108).
Il motivo di ricorso con il quale si deduce vizio

25

I

di motivazione con riferimento alla affermazione di
responsabilità in ordine al reato contestato (capo
I), oltre a fare generico riferimento al contenuto
delle conversazioni telefoniche che sarebbe
favorevole alla tesi difensiva, chiede, in ogni

inammissibile rivalutazione in fatto del materiale
probatorio, che è stato già valutato, in modo
puntuale e corretto dal punto di vista logico e
giuridico, da entrambi i giudici di merito in modo
conforme.
La censura concernente la mancata concessione
dell’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73
D.P.R. n. 309 del 1990 non può essere accolta,
perché sul punto la sentenza impugnata ha espresso
motivate e insindacabili, in questa sede di
legittimità, valutazioni «sul significato
sintomatico sotto il profilo della abitualità e
della professionalità dell’illecita attività» del
Sangiovanni.
Deve, invece, rilevarsi d’ufficio che l’intervenuta
pronuncia della sentenza della Corte costituzionale
n. 32 del 2014, comporta l’applicazione della
disciplina più favorevole con riferimento al
trattamento sanzionatorio relativo ai delitti

26

caso, a questa Corte di legittimità una

previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in
relazione alle “droghe leggere” (Sez. 6, n. 19263
del 09/04/2014, laghetti, Rv. 258912; Sez. 6, n.
15152 del 20/03/2014, Murgeri, Rv. 258748);
pertanto, di tale disciplina più favorevole deve

tenersi conto, nella determinazione del trattamento
sanzionatorio, con riferimento al capo I)
dell’imputazione, con la conseguenza
dell’annullamento della sentenza impugnata con
rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Catanzaro limitatamente al punto della pena,
rimanendo accertata definitivamente la
responsabilità dell’imputato.
I motivi di ricorso di

Nocera Francesco

sono

manifestamente infondati ovvero non consentiti nel
giudizio di legittimità e devono dichiararsi
inammissibili.
Il motivo concernente la inutilizzabilità delle
intercettazioni è manifestamente infondato per le
ragioni già espresse con riferimento ad analogo
motivo proposto dal ricorrente Greco.
La eccezione di incompetenza territoriale non è
consentita, poiché chiede una “corretta lettura
delle risultanze di causa”, cioè una rivalutazione
del materiale probatorio inammissibile in questa

27

gpi

sede di legittimità,

posto che la sentenza

impugnata ha ritenuto che «il compendio
intercettativo rende conto della circostanza che
l’accordo tra il Greco ed i rosarnesi per
l’acquisto della sostanza stupefacente venne in

nell’ufficio del Greco Pietro sottoposto ad
intercettazione ambientale».
Anche

i motivi di

ricorso concernenti

la

responsabilità del Nocera con riferimento ai reati
di cui ai capi Q) e M) dell’imputazione sono
manifestamente infondati nella parte in cui
contestano l’esistenza e la logicità di un apparato
giustificativo della decisione, che invece esiste e
non è manifestamente illogico; non consentiti per
la parte in cui pretendono di valutare, o
rivalutare, il materiale probatorio in atti, al
fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con
quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte
di legittimità un giudizio di fatto che non le
compete.
L’individuazione del Nocera nelle conversazioni
intercettate è stata effettuata sia sulla base
dell’utilizzo di una sim a lui intestata sia in
considerazione degli esiti dell’attività

28

realtà conseguito in Castrovillari e precisamente

investigativa e di controllo svolta a corredo
dell’attività intercettiva e dei colloqui captati
(pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata). La
collocazione dei luoghi della vicenda criminosa
trova ampio esame, convalidato dal giudice di

appello, nella sentenza di primo grado (pagg. 116,
119 e 120). Per quanto concerne l’interpretazione
del contenuto delle conversazioni intercettate,
deve ribadirsi il principio costantemente affermato
da questa Suprema Corte secondo il quale
costituisce questione di fatto, rimessa
all’esclusiva competenza del giudice di merito,
l’interpretazione e la valutazione del contenuto
delle conversazioni, il cui apprezzamento non può
essere sindacato in sede di legittimità se non nei
limiti della manifesta illogicità ed
irragionevolezza della motivazione con cui esse
sono recepite (da ultimo: Sez. 2, n. 35181 del
22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).
Manifestamente infondati sono anche i motivi
concernenti la mancata concessione dell’attenuante
di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del
1990, esclusa dal giudice di appello «attese le
quantità trattate e la sistematicità delle
cessioni», e delle attenuanti generiche, che, in

29

i;

realtà, sono già state concesse dal primo giudice,
mentre la Corte di Appello esclude motivatamente
che possano essere valutate prevalenti.
I motivi di ricorso di

Vizzi Sergio

sono

manifestamente infondati ovvero generici e devono

Il motivo di ricorso con il quale si eccepisce la
nullità dell’ordinanza di riunione del procedimento
a carico di Arango Antonio Maria è manifestamente
infondato per le ragioni già espresse con
riferimento ad analogo motivo proposto dal
ricorrente Greco.
Il

motivo

di

ricorso

concernente

la

inutilizzabilità di una intercettazione ambientale
non è consentito, perché non proposto con i motivi
di appello e, comunque, è del tutto generico sia
per mancata allegazione dei provvedimenti censurati
(Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea e altri, Rv.
257336) sia per l’omessa indicazione della loro
decisiva rilevanza probatoria (Sez. 6, n. 49970 del
19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254108).
Gli altri motivi di ricorso concernenti la prova
della responsabilità, la congruità della pena e la
mancata concessione dell’attenuante di cui al comma
5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, sono privi

30

dichiararsi inammissibili.

del necessario requisito della specificità (art.
581, comma 1, lett. c), c.p.p. a fronte di una
puntuale e congrua motivazione della sentenza
impugnata su tutti i punti denunciati (pag. 17 e
18).

I motivi di ricorso di Arango Antonio Maria sono
manifestamente infondati ovvero non consentiti nel
giudizio di legittimità e devono dichiararsi
inammissibili.
Il motivo di ricorso con il quale si ripropone
l’eccezione

di

incompetenza

territoriale

è

manifestamente infondato, poiché la sentenza
impugnata, con valutazione di fatto non sindacabile
in questa sede di legittimità, ha ritenuto,
nell’impossibilità di individuare con certezza sia
il luogo dell’acquisto della droga sia quello in
cui avvenne la materiale cessione, di dare rilievo
al luogo della illecita detenzione in perfetta
corrispondenza a quanto contestato con il capo di
imputazione.
Anche la censura di genericità del capo di
imputazione è manifestamente infondata, poiché tale
capo contiene sia l’individuazione dei concorrenti
nel reato (trattandosi di procedimento stralciato
in primo grado) sia la specificazione della

,

31

sostanza

stupefacente

(cocaina)

illecitamente

detenuta.
Per quanto concerne la dedotta inutilizzabilità
delle intercettazioni per mancanza dei decreti
intercettativi, il ricorrente non tiene conto della

che ha affermato che agli atti esistono tutti i
decreti e sul punto nessuna documentata replica è
fornita nel ricorso proposto.
I motivi di ricorso con i quali si censura
l’erronea

valutazione

delle

conversazioni

intercettate, si contesta l’individuazione
dell’imputato nelle stesse conversazioni e si
prospetta una diversa interpretazione delle
dichiarazioni rese da Santoro Luca, oltre ad essere
non consentiti perché chiedono a questo giudice di
legittimità una inammissibile rivalutazione della
materiale probatorio, sono anche generici, a fronte
dell’ampia motivazione della sentenza impugnata
(pagg. 22 ss.), poiché la mancanza di specificità
del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo
per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa

32

puntuale risposta fornita dalla Corte di Appello,

non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma l lett. c),
all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. l, 30/09/2004, n. 39598,

Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n.
35492, Tasca, Rv. 237596).
Anche

la

doglianza

relativa

alla

mancata

concessione dell’attenuante di cui al comma 5
dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 è
manifestamente infondata, poiché sul punto vi era
ampia motivazione della sentenza di primo grado
(pag. 23) che non è stata fatta oggetto di
specifica censura con l’atto di appello, che si
limita a chiedere genericamente l’applicazione di
quella attenuante, sicché nessun obbligo
motivazionale gravava sul giudice di appello a
fronte di un motivo di impugnazione inammissibile
per la sua genericità; infatti, è principio
giurisprudenziale pacifico che, in tema di ricorso
per cassazione, non costituisce causa di
annullamento della sentenza impugnata il mancato
esame di un motivo di appello che per la sua
assoluta indeterminatezza e genericità doveva

33

Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270,

essere dichiarato inammissibile (Sez.

4,

n. 1982

del 15/12/1998 – 16/02/1999, Iannotta A, Rv.
213230).
L’inammissibilità

del

ricorso

comporta

l’inammissibilità dei motivi proposti con la

In definitiva, la sentenza impugnata deve essere
annullata nei confronti di Greco Pietro
limitatamente al capo h) e, per quanto concerne la
sola pena, al capo i), nonché alla determinazione
dell’aumento per la recidiva e rigetta nel resto;
nei confronti di Sangiovanni Luigi limitatamente
alla determinazione della pena e rigetta nel resto,
con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Catanzaro per nuovo giudizio sui suddetti capi e
punti.
Alla

inammissibilità dei

ricorsi

di Nocera

Francesco, Vizzi Sergio e Arango Antonio Maria
consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art.
616, valutati profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dai ricorsi, al versamento ciascuno della
somma, che si ritiene equa, di. euro 1000,00 a
favore della cassa delle ammende.

34

memoria depositata.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di
Greco Pietro limitatamente al capo h) e, per quanto
concerne la sola pena, al capo i), nonché alla
determinazione dell’aumento per la recidiva e

Luigi limitatamente alla determinazione della pena
e rigetta nel resto. Rinvia ad altra sezione della
Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio
sui suddetti capi e punti.
Dichiara

inammissibili

i

ricorsi

di

Nocera

Francesco, Vizzi Sergio e Arango Antonio Maria, che
condanna al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,
alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2014.

rigetta nel resto; nei confronti di Sangiovanni

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