Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33708 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33708 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STRACCIA VALERIO N. IL 09/06/1969
avverso la sentenza n. 3148/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (v))
che ha concluso per

cle

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. Ki
.Ad/LP— 7ae/4

jr°1–; Q.

Data Udienza: 29/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 11.7.2013 la Corte d’appello di Bologna Messina confermava la sentenza
emessa dal tribunale di Bologna che in data 6.6.2006 aveva condannato Straccia Valerio per
concorso in ricettazione di un’autovettura .
Ricorre per Cassazione a mezzo dei suoi difensori l’imputato deducendo che la sentenza
impugnata è incorsa in violazione di legge e vizio della motivazione. Sostiene che non è stato

giudici di merito non hanno dato alcun credito alla versione alternativa sostenuta dal ricorrente
che era trasportato sull’auto che il Balestra ha ammesso di avere rubato.
La doglianza è formulata in modo assolutamente generico, in violazione di quanto prescritto
dall’art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione
pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le
doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a
sua disposizione, esaurientemente argomentando (p.3 sentenza impugnata) circa la pronuncia
di responsabilità, considerando gli aspetti oggettivi e soggettivi del reato ed esaminando le
versioni difensive di cui ha posto in luce l’inverosimiglianza.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza.
Le doglianze si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a
prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare
ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che
appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità del
ricorrente a titolo di concorso nella ricettazione contestata.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 29.5.2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

fatto buon governo dei principi fissati in ordine alla valutazione della prova. Lamenta che i

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