Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33706 del 28/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33706 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO GAETANO N. IL 26/10/1968

avverso la sentenza n. 4101/2012 CORTE APPELLO di TORINO,
del 07/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ANTONIO
GIALANELLA
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso
Udito, per la parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione Greco Gaetano avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che,
il 7 febbraio 2013, in riforma della sentenza del giudice delle indagini preliminari di Torino che
in data 20 febbraio 2012 lo aveva condannato per concorso in estorsione aggravata e spaccio
di sostanze stupefacenti, gli riduceva la pena inflitta revocandogli la dichiarazione di
delinquente abituale e la misura di sicurezza
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle richieste istruttorie

depositata in atti, la ritenuta inattendibilità della parte offesa.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sulla manifesta infondatezza della richiesta istruttoria deve rilevarsi che nel caso in esame la
decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera
e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante
dal testo (Cass., sez. 6^, 30 Aprile 2003, n. 26713). Sotto questo profilo, occorre peraltro che
la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura
tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (Cass., sez. 2^, 17 maggio
2001, n. 49587). La corte territoriale ha dato conto dell’esaustività delle prove e dunque della
superfluità della riapertura del dibattimento, che è istituto eccezionale;legato al presupposto
rigoroso dell’impossibilità di decidere allo stato degli atti (articolo 603 c.p.p., comma 1) (cfr. N.
34643/08 N. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 6924 del 2001 Rv. 218279, N. 26713 del 2003
Rv. 227706, N. 44313 del 2005 Rv. 232772, N. 4675 del 2006 Rv. 235654).
Tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita (v. Cass. Sez. 5 sent. n.
6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403; Cass. n. 8891/2000 Rv 217209:

“In tema di

rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di
impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta
rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza
della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo
potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato
degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione
potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza

I

formulate dall’imputato sin dalla chiusura delle indagini preliminari e, richiamando la memoria

di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o
negazione, di responsabilità”.
Le ulteriori doglianza sono formulate in modo assolutamente generico, in violazione di quanto
prescritto dall’art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di
motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente
esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti
gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di
responsabilità. Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano

esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
conferma delle conclusioni di colpevolezza
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 28.5.2014
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente

e

Ciro

T191,
!

P

e

(

interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA