Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33705 del 28/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33705 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA
Data Udienza: 28/05/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPORALE ANTONIO (RINUNCIANTE) N. IL 12/08/1953
CAPORALE MICHELE N. IL 03/07/1978
avverso la sentenza n. 312/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. egcm re-2,2
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Udito,per la parte civile, l’Avv 1 1-0-LinA •
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono per Cassazione Caporale Antonio e Caporale Michele avverso la sentenza della corte
d’appello di Roma che in data 25 giugno 2012 ha confermato la sentenza del locale tribunale
nei confronti di Caporale Antonio e ha concesse le circostanze attenuanti generiche a Caporale
Michele riducendo conseguentemente la pena.
Deducono i ricorrenti :
1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla configurabilità nel caso di
elementi soggettivi e oggettivi;
2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla qualifica di capo e
promotore di cui all’articolo 416 comma uno codice penale. Contestano la sussistenza di
una struttura organizzativa finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di
reati. Veniva sottolineato a dimostrazione dell’inesistenza di una struttura associativa
che non era dimostrata la conoscenza tra tutti sodali e la certezza che la condotta di
ciascuno fosse inserita in un contesto associativo. Ritenevano non configurabile il ruolo
di capo attribuito ad Antonio Caporale e il ruolo di promotore attribuito a Michele
Caporale
Preliminarmente è stata respinta la richiesta di differimento dell’udienza avanzata dall’Avvocato
Eduardo Rotondi nominato difensore di fiducia da Caporale Michele con atto in data 26 maggio
2014 rilevando che l’addotto impegno non è stato
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tempestivamente presentato, è stato
depositato il 27 maggio, e comunque riguarda un impegno non legato alla professione di
Avvocato ( lezione al personale della Questura di Roma) di cui il difensore era a conoscenza
prima di assumere la difesa.
L’impugnazione di Caporale Antonio è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), in
relazione all’art. 589 c.p.p., atteso che è stata presentata rinuncia al ricorso in data 17.5.2014.
Il ricorso di Caporale Michele deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso
dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa
non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c),
all’inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
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specie del reato di cui all’articolo 416 codice penale per assoluta mancanza degli
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità in ordine ai reati
contestati, ravvisando la contestata associazione di cui ha indicato gli elementi strutturali ( p. 6
sentenza impugnata) e il ruolo di capo del ricorrente ( p. 8 sentenza impugnata)
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza i principi
giuridici e le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
conferma delle conclusioni di colpevolezza
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti devono essere condannati
Ammende che viene determinata in C 500,00 per Caporale Antonio e in C 1000,00 per
Caporale Michele , condanna altresì gli imputati in solido alla rifusione delle spese sostenute
nel grado dalla parte civile Poste Italiane SpA in persona del legale rappresentante protempore che liquida in complessivi C 3.4500,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
Respinta l’istanza di rinvio avanzata dal difensore di Caporale Michele, dichiara inammissibile il
ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una
somma alla Cassa delle Ammende che viene determinata in C 500,00 per Caporale Antonio e
in C 1000,00 per Caporale Michele , condanna altresì gli imputati in solido alla rifusione delle
spese sostenute nel grado dalla parte civile Poste Italiane SpA in persona del legale
rappresentante pro-tempore che liquida in complessivi C 3500,00 oltre accessori di legge.
Così deliberato in Roma il 28.5.2014
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
Il Presidente
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Ciro PETTIi7
al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma alla Cassa delle