Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33703 del 28/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33703 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MELITO ONOFRIO N. IL 25/04/1957
avverso la sentenza n. 6099/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6 rh rooi ;(3 li
che ha concluso per ,e ,a/Y) /)vt,Z.e.e.cza/YrI.J7_,b-1 (E
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 28/05/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione Melito Onofrio avverso la sentenza della corte d ‘ appello di Milano che il
16 dicembre 2013 ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi che lo ha condannato
all ‘ esito del giudizio abbreviato per il reato di truffa, così riqualificata l ‘ originaria imputazione.
Deduce il ricorrente la nullità della notifica dell ‘ avviso ex articolo 415 bis codice di procedura
penale non effettuata a mani dell ‘ imputato detenuto in carcere e la nullità della notifica del
era detenuto in carcere.
Il ricorso è infondato.
Le attestazioni dell ‘ ufficiale giudiziario 9WA sono assistite da pubblica fede. Invero, secondo un
consolidato orientamento condiviso dal Collegio, in tema di notificazioni, la mancata previsione
nell ‘ art. 168 c.p.p. del principio circa la natura “fidefaciente ” fino ad impugnazione di falso del
contenuto della relata di notifica eseguita dall ‘ ufficiale giudiziario con riguardo a quanto egli
attesti aver fatto o essere avvenuto in sua presenza, non significa che il giudice possa
liberamente valutare la falsità di un estremo documentato nella relazione sulla base di quanto
la parte adduce, ma comporta soltanto la caduta del presupposto dell ‘ incidente di falso in
omaggio al principio della semplificazione e speditezza del processo; ne consegue che restano
sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti
dall ‘ ufficiale notificatore e quelli avvenuti a suo cospetto, e che se la parte vuole addurre a
falsità delle modalità emergenti dalla relata non può provarle se non dimostrando che il
pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all ‘ art. 479 c.p.( N. 44687 del 2004 Rv 230315;
N. 10113 del 2007 Rv. 236108; N. 13748 del 2009 Rv. 244056; N. 3714 del 2013 Rv.
254470). In sostanza la parte processuale non può provare la falsità delle modalità di
notificazione attestate dal notificatore se non dimostrando rigorosamente che il pubblico
ufficiale è incorso nel reato di cui all ‘ art. 479 c.p.: si potrebbe dire, in sostanza, se non
attingendo in sede penale un risultato analogo a quello raggiungibile in sede civilistica
attraverso la querela di falso.
Orbene, nel caso di specie, risulta dalle stesse deduzioni del ricorrente, che non è stata
presentata denuncia per falso nei confronti dell ‘ ufficiale giudiziario.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma il 28.5.201
decreto di citazione diretta effettuata presso il domicilio di Rho a mani dell ‘ imputato che invece