Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33702 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33702 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEITA PAOLA N. IL 15/01/1964
SAPIENZA ANDREA N. IL 15/05/1983
avverso la sentenza n. 1384/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
30/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Orn f5-4 -c> ko—ect~1Q.
che ha concluso per ; e 4,1.

Udito, per la parte civile, l’Avv
-1.-c)-7-i reUditi difensor Avv.

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 30 gennaio 2013 la corte di appello di Trieste confermava la sentenza del
Tribunale di Udine del 27 aprile 2010 nei confronti di Sapienza Andrea e Leita Paola, e
concesse a quest’ultima, le attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva,
le rideterminava la pena. Gli imputati sono stati condannati per circonvenzione di incapace.
Ricorrono per Cassazione con distinti ricorsi gli imputati.

1. vizio della motivazione con riguardo al mancato espletamento di perizia psichiatrica
volta ad accertare la sua incapacità di intendere e di volere
2. vizio di motivazione con riguardo alla riconoscibilità da parte dell’imputata del ritardo
cognitivo della parte offesa, Sciascia Alessandro, ed in particolare della menomazione
della facoltà delle determinazioni volitive. Viene sottolineato che nella fattispecie si è in
presenza di un’imputata che è stata riconosciuta portatrice di un significativo disagio
personale e sociale con una personalità border-line e dall’altra parte di una persona
offesa che presentava solo un lieve ritardo cognitivo non rilevabile svolgendo lo stesso
un’attività lavorativa continua, a contatto di una pluralità di persone, che non si erano
mai accorti di una sua diminuita capacità di intendere di volere.
3. Vizio di motivazione con riguardo al presunto accordo criminoso tra gli imputati
4. vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in misura prevalente
sulla contestata recidiva
5. violazione di legge per mancata derubricazione del reato in quello di truffa

Sapienza Andrea deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. contraddittorietà e o manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che l’iter logico
seguito dalla corte territoriale nella stesura delle motivazioni è palesemente
contrastante con aspetti rilevati nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Sostiene che il
finanziamento concesso alla parte offesa era stato concordato con la Leita che per il
ricorrente era la compagna del richiedente. In sintesi sostiene che il rapporto si è
realizzato esclusivamente con la Leita. Chiede ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. codice di
procedura penale di acquisire la documentazione contabile relativa al conto corrente
dello scrivente con riguardo al periodo oggetto di contestazione. L’esame di detta
documentazione dimostrerà il prelevamento per contanti dell’importo di C 12.000,00
consegnato alla signora Leita.
2. mancata applicazione dell’articolo 47 codice penale (errore sul fatto);
3. mancata applicazione dell’articolo 48 codice penale (errore determinato dall’altrui
inganno);
4. mancata concessione delle attenuanti generiche

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In particolare Leita Paola deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:

In data 13.5.2014 il difensore di parte civile depositava memoria con la quale chiedeva la
reiezione del ricorso.

Con il primo motivo Leita Paola deduce la violazione dell’articolo 603 c.p.p. lamentando la
mancata rinnovazione del dibattimento per l’espletamento di perizia psichiatrica volta ad
accertare la sua incapacità di intendere e di volere.
Il motivo è infondato.
Nel caso in esame la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile ai sensi

della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6^, 30 Aprile 2003, n. 26713). Sotto
questo profilo, occorre peraltro che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a
sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del
processo (Cass., sez. 2^, 17 maggio 2001, n. 49587). La corte territoriale ha dato conto della
loro necessità dell’espletamento della perizia, già respinta dal tribunale sul rilievo che la
documentazione acquisita non evidenziava alcuna patologia psichiatrica, ma solo un marcato
disagio personale, familiare e sociale inidoneo di per sé a giustificare il richiesto accertamento.
Secondo i giudici d’appello la non necessità di approfondimento risultava anche dalla
considerazione delle modalità del fatto, dimostrative della perfetta capacità e della lucida
determinazione della donna nel prosciugare, dapprima, il conto corrente dello Sciascia e quindi
indurre il medesimo a sottoscrivere plurimi contratti di finanziamento, appropriandosi del
denaro erogato
Anche il secondo motivo di ricorso di Leita Paola è infondato.
Premesso che sulla scorta di quanto pacificamente affermato da questa Corte l’art. 643 c.p.,
inserito fra i delitti contro il patrimonio mediante frode, tutela il patrimonio del minorato ossia
di colui che, non necessariamente interdetto o inabilitato, si trovi in una minorata condizione di
autodeterminazione in ordine ai suoi interessi patrimoniali. La legge individua tre categorie di
soggetti passivi: i minori; l’infermo psichico e il deficiente psichico. Il fatto che la legge
distingua fra infermo psichico e deficiente psichico e non consideri necessario che il soggetto
passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato, induce a ritenere che per
infermità psichica debba intendersi ogni alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio
processo morboso (quindi catalogabile fra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che,
sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive; che la deficienza psichica,
invece, sia un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave della infermità,
tuttavia, sia comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in
quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero
critico (rientrando in tale categoria, fra l’altro, ad esempio, la fragilità e la debolezza di
carattere). Peraltro, il minimo comun denominatore che si può rinvenire nelle due predette
situazioni, consiste nel fatto che, in tanto il reato può essere configurato in quanto si dimostri
l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente nel senso che deve trattarsi di
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dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità

un rapporto in cui l’agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del
fatto che costei si trovi, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata
situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita
capacità critica. Tale situazione di minorata capacità dev’essere, poi, oggettiva e riconoscibile
da parte di tutti in modo che, chiunque possa abusarne per raggiungere il suoi fini .
L’art. 643 c.p., infine, al fine di ritenere integrata la fattispecie criminosa, prevede in aggiunta
alla minorata capacità di cui si è detto altri due elementi oggettivi: l’induzione a compiere un
atto che importi, per il soggetto passivo e/o per altri, qualsiasi effetto giuridico dannoso (per

che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in un rapporto di causa ed effetto,
nonché l’abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l’agente, ben conscio della
vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine ossia
quello di procurare a se o ad altri un profitto.
Nella specie, questa volta in fatto, l’impugnata sentenza ha dato conto, da un lato,
dell’esistenza di elementi probatori idonei a ritenere insussistenti le capacità della persona
offesa di attendere regolarmente ai propri affari e pertanto come fosse del tutto sussistente la
condizione soggettiva della stessa e tale da integrare la contestata fattispecie, anche sotto il
profilo della coscienza e volontà degli imputati di approfittare delle suddette condizioni
soggettive (il consulente Dott. Barbagallo è arrivato ad affermare: “penso che un soggetto
come Sciascia Alessandro sia, tra quelli passivi di una circonvenzione, uno dei più a rischio …..)
Il consulente ha altresì dato atto della agevole riconoscibilità delle diminuite capacità delle
facoltà mentali della parte offesa da parte di chiunque, anche non dotato di cognizioni
specifiche (” la riconoscibilità della condizione dello Sciascia non postulava una relazione
protratta nel tempo posto che l’aspetto esteriore, non molto curato dell’offeso, il suo
atteggiamento un po’ goffo e incerto, schivo, le sue reazioni spesso impulsive, le sue
tematiche insicure e ingenue, oltre alla tendenza a descrivere e confidare subito alle persone
con cui interagiva la propria storia difficile e problematica e le cure cui era sottoposto, allo
scopo di attirare le attenzioni e il sostegno altrui, non richiedevano competenze specifiche per
comprendere, pressoché immediatamente che si aveva a che fare con una persona particolare.
“) e a maggior ragione nel caso di una frequentazione ripetuta e prolungata nel tempo come è
stato per la Leita.
Il terzo motivo di ricorso è formulato in modo assolutamente generico, in violazione di quanto
prescritto dall’art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di
motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha dato conto, con il
richiamo a specifici atti istruttori del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua
disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità , a titolo di
concorso della Leita e del Sapienza nei fatti contestati al capo B).
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
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induzione dovendosi intendersi un’apprezzabile attività di pressione morale e di persuasione

logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza
Così come i giudici di merito hanno dato conto, con motivazione ancorata a presupposti di fatto
incensurabili in questa sede delle ragioni che impedivano la concessione delle circostanze
attenuanti generiche con un diverso giudizio di bilanciamento.
Aspecifico è anche il motivo sub 5). Le censure della ricorrente non tengono conto delle
argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla sussistenza del reato di circonvenzione di
incapace anche con riguardo al finanziamento contestato al capo B). In proposito questa Corte

motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione,
che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di
aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso
(Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004-rv 230634).
Il primo motivo di ricorso di Sapienza Andrea è infondato ai limiti dell’inammissibile perché le
doglianze tendono a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che
non tengono conto delle argomentazioni svolte dai giudici di merito in ordine al ruolo svolto
nell’operazione dal ricorrente che aveva percepito il finanziamento senza mai provvedere ad
intestare l’auto allo Sciascia.
Inammissibili ai sensi dell’art. 606 c. 3 C.P.P. sono le richieste di rinnovazione istruttorie e i
motivi sub 2 e 3 sono posto che la violazione denunziate in questa sede di legittimità non sono
state dedotte innanzi alla Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso e sono quindi
questioni nuove.
Manifestamente infondato è anche il motivo sub 4 considerato che la Corte Territoriale ha dato
atto che le circostanze attenuanti generiche non erano state richieste e, comunque non erano
concedibili sul presupposto di indicate valutazioni in fatto e che la pena era stata fissata nel
minimo edittale.
I ricorsi devono pertanto essere respinti e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento
delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute in questo grado dalla parte civile
Sciascia Alessandro che liquida in C 3.500,00 oltre accessori di legge

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di
quelle sostenute in questo grado dalla parte civile Sciascia Alessandro che liquida in C 3.500,00
oltre accessori di legge.
Così deliberato in Roma il 28.5.201

Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i

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