Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33701 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33701 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Pignataro Francesco, nato a san Marzano sul Sarno il 12.12.1961
avverso la sentenza 2195/2013 della Corte d’appello di Salerno, sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonio Gialanella , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

1

Data Udienza: 28/05/2014

udito per l’imputato, l’avv. Vincenzo Sirica che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore , in data 25.5.2010
, che aveva condannato Pignataro Francesco alla pena di anni uno di
reclusione ed E. 300,00 di multa in ordine al :
-fato di cui agli articoli 81 cpv. – 110- 640 co. 2 n.1 c.p.p, 56-640 c.p., per essersi procurato,
con più azioni esecutiva, di un medesimo disegno criminoso, in concorso con Morgíllo Clemente,
.notare della omonima ditta. con artifici e raggiri consistiti nel far risultare all’INPS un rapporto
di lavoro alle dipendenze della predetta ditta in realtà fittizio, l’ingiusto profitto della complessiva
somma di euro 7794,23 a titolo assistenziale e previdenziali varie
Fatti verificatisi in S. Marzano sul Sarno il 1/7/2005; 10/11/2005, 21/8/2006

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l’avvocato Vincenzo Sirica,
chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:
a)

Inosservanza di norme processuali ,per essere stato il decreto di

citazione a giudizio del primo giudizio notificato presso il difensore e non al
domicilio dell’imputato, senza aver esperito, la Procura, preventive ricerche
sulla residenza dell’imputato e senza invito ad eleggere domicilio.
b)

Il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo la Corte

affermato che la ditta Morgillo era di fatto inesistente , sulla base di un
quadro probatorio non chiaro ed univoco,dovuto all’assenza di prove ,
circostanza che avrebbe dovuto condurre all’assoluzione;
c)

Carenza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovo della fase

istruttoria

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo ,relativo alla nullità della notifica del decreto di citazione a
giudizio di prime cure presso il difensore è inammissibile perché dedotto per
la prima volta nel giudizio di legittimità e ,per giunta, in modo generico.
2.1 Valga,comunque, ricordare che, secondo un consolidato principio
giurisprudenziale di questa Corte ,in tema di notifica, la nullità assoluta e
2

I. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ,

insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui
la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata
eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la
conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non
ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle
regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della
sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (SS.UU. n.119 del 2004 rv 229539).

modalità diverse da quelle prescritte non comporta, di necessità,la verifica del
conseguimento dello scopo proprio della notifica e che la notificazione della
citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza
di un’elezione di domicilio da parte dell’imputato, è sicuramente idonea a
determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato,
considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l’atto é stato
notificato. ( Sentenza n. 8826 del 2005 Rv. 231588).
2.2 Privo di rilevanza è il secondo motivo di ricorso perchè prospetta censure
di merito,inammis-sibili in sede di legittimità, alle quali la Corte ha già risposto
con una motivazione logica e completa ,priva di vizi evdenti, richiamando tutti
gli elementi di fatto (i terreni agricoli non era nella disponibilità né di proprietà
di Morgillo; l’impresa aveva dichiarato l’assunzione di centinaia di braccianti,
ma non aveva sede operativa, né regolare documentazione contabile fiscale
dell’attività d’impresa, né altrimenti traccia di effettiva attività produttiva) a
sostegno dell’affermazione ; anche il terzo motivo è manifestamente infondato
perché assolutamente generico,posto che neanche indica quali siano gli
annrofondimenti istruttori richiesti e non presi in considerazione dalla Corte di
merito.
3. Il ricorso deve essere,pertanto, dichiarato inammissibile: ai sensi

E’ stato,pertanto, già affermato che l’esecuzione della notificazione con

dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a
favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della
Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di
colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

3

I

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così dciso jn1Roma, il 28 maggio 2013
ore

Il Presidente

Il Con

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