Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33700 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33700 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DANIELE ANGELO N. IL 05/03/1970
avverso la sentenza n. 1214/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per …e ) a..)-2 ,,, L.,_…e.,e,,,,–› .e-2,,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

-,2-7

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 18 dicembre 2012 la Corte d’appello di Bologna in parziale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 8 giugno 2007 concedeva a Daniele Angelo
l’attenuante di cui all’articolo 648 capoverso codice penale prevalente sulla contestata recidiva
e rideterminava la pena inflitta all’imputato per il reato di ricettazione di un modulo in bianco di
patente di guida provento di furto in danno degli uffici della motorizzazione civile di Pisa.
Ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore deducendo che la sentenza impugnata

neppure a seguito della sentenza della corte di appello quale fosse la esatta contestazione
riguardante la recidiva, considerato che nella sentenza di primo grado è stata contestata la
recidiva specifica infraquinquennale mentre nel dispositivo della stessa sentenza è stato
contestato e applicato l’aumento previsto per la recidiva ex articolo 99 comma quattro codice
penale. Lamenta inoltre che non è stata data alcuna giustificazione in merito alla decisione di
applicare comunque la recidiva, quando la stessa poteva anche essere esclusa. Contesta anche
il diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile
Ricorda il collegio che, in applicazione del principio di economia processuale, l’agire in giudizio,
sia in campo civile che penale, è subordinato (art. 100 c.p.c., art. 568 c.p.p., comma 4, e art.
591 c.p.p., comma 1, lett. a), all’esistenza, in capo al soggetto astrattamente legittimato, di un
concreto interesse, giuridicamente apprezzabile, all’attivazione del mezzo, attivazione che non
può pertanto prescindere dall’obiettivo del conseguimento di un’utilità pratica non altrimenti
ottenibile. In tale prospettiva è stato condivisibilmente affermato che l’interesse richiesto
dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve
essere correlato agli effetti “primari e diretti” del provvedimento da impugnare e sussiste solo
se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione del provvedimento
pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella
esistente (confr. Cass. Sez. Un. 29 dicembre 1995, n. 42; Cass. sez. 1, 11 dicembre 2003, n.
47496). Venendo al caso di specie, il ricorrente ha chiesto che sia determinata la tipologia della
recidiva contestata rilevando un contrasto tra quanto contestato (recidiva specifica
infraquinquennale) e quanto indicato nella motivazione di primo grado (ar. 99 co 4 c.p.
recidiva reiterata) senonché, a prescindere dalla intrinseca correttezza della doglianza, non si
vede quale concreta utilità l’impugnante possa ricavare considerato che la Corte d’Appello ha
ritenuto l’attenuante di cui al cpv dell’art. 648 c.p. prevalente sulla recidiva ritenendola
pertanto così come contestata recidiva specifica infraquinquennale.
Inammissibile è la doglianza in cui lamenta la mancata esclusione della recidiva per genericità
della richiesta non individuando il ricorrente le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza
impugnata sarebbe censurabile, si limita infatti ad affermare che la recidiva poteva essere
esclusa e, pertanto, impedisce l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.
i

è incorsa in violazione di legge e vizio della motivazione lamentando che non è dato sapere

Manifestamente infondato è anche il vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione
delle circostanze attenuanti generiche.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di
un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non
contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
(Cass. sez.VI 24 settembre 2008 n.42688, Caridi; sez.VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio).

giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass.
sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud.
(dep. 23/09/2010) Rv. 248244)
Nella fattispecie la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche con
riferimento ai numerosi precedenti penali contro il patrimonio a fronte di una ammissione di
responsabilità determinata da un quadro probatorio schiacciante.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 28.5.2014
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Ciro PETT

7-2

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Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il

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