Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 337 del 13/12/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 337 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CERRITO VINCENZO nato il 22/01/1987 a PALERMO

avverso la sentenza del 02/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO.
che hantruso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
U43t-e-4-1-4ifertsege

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– ritenuto che il Difensore di Vincenzo CERRITO ha proposto ricorso per
Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di PALERMO, in
accoglimento dell’appello del Procuratore generale contro la sentenza di primo
grado di assoluzione “perché il fatto non sussiste” pronunciata in sede di giudizio
abbreviato, ha condannato il CERRITO alla pena di due anni di reclusione e

– ritenuto che il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, per
violazione di legge penale sostanziale ex art. 606, comma 1 lett. b cod. proc.
pen. dal momento che non vi era in atti alcun elemento dal quale dedurre che lo
stupefacente fosse destinato al consumo di terzi, la pena era stata quantificata in
termini “particolarmente iniqui” e la circostanze attenuanti generiche erano state
negate del tutto ingiustificatamente;
– considerato, quanto alla prima prospettazione, che il ricorso si caratterizza
in realtà per la riproposizione di valutazioni e temi di puro merito, già sottoposti
alla attenzione della Corte di Appello, senza alcuna relazione critica con la
motivazione della Corte che ha sottolineato come la destinazione al consumo di
terzi della sostanza stupefacente detenuta fosse desumibile in ragione sia del
quantitativo complessivo detenuto che del frazionamento dello stesso in due
distinti involucri che della strumentazione reperita, notoriamente destinata alla
pesatura e confezionamento di microdosi di sostanza stupefacente;
– considerato, quanto alla seconda prospettazione, che la denuncia di
“particolare iniquità” nella quantificazione della pena, oltre ad essere totalmente
generica ex art. 581, lett. C cod. proc. pen., non tiene conto della circostanza
che si tratta qui di reato aggravato dalla recidiva specifica infraquinquennale,
sulla cui applicazione, poi, non c’è nessun profilo critico di ricorso;
– considerato, quanto alla terza prospettazione, che le circostanze attenuanti
generiche sono state negate con motivazione completa e persuasiva che ha fatto
riferimento in particolare ai precedenti penali del CERRITO, e quindi ad uno dei
criteri di cui all’art. 133, secondo comma cod. pen.;
– considerato conclusivamente che il ricorso va dichiarato inammissibile in
quanto proposto per motivi manifestamente infondati, come le conseguenze di
cui all’art. 616 cod. proc. pen.;

1

2.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5 d.p.r. 309/90;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2017.

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