Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33699 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33699 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATTABRIGA MARIA N. IL 02/04/1946
avverso la sentenza n. 2408/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. nm rea-r).o
che ha concluso per l e
4yet.-e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 24 gennaio 2013 la Corte d’appello di Bologna in parziale riforma della
sentenza del tribunale di Bologna che in data 20 aprile 2010 aveva condannato Cattabriga
Maria per circonvenzione di incapace ( capo A) e tentato utilizzo indebito di carta Postmat delle
Poste Italiane (capo B) dichiarava non doversi procedere nei confronti del capo A) per essere il
reato estinto del intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il capo B) in giorni 15 di
reclusione ed € 500,00 di multa, con esclusione della pena accessoria,sospensione condizionale

Ricorre per cassazione l’imputata a mezzo del suo difensore deducendo che l’impugnata
sentenza è incorsa in:
1. violazione di legge con riferimento all’articolo 192 codice di procedura penale. Erronea
valutazione delle risultanze processuali con particolare riferimento alla prova dello stato
di circonvenibilità della parte offesa al momento della commissione delle condotte
asseritamente illecite addebitate alla ricorrente.
2. Erronea applicazione di norme processuali (articoli 192 e 603 codice di procedura
penale). Erronea valutazione delle risultanze processuali con particolare riferimento alla
valutazione delle dichiarazioni rilasciate dal teste dott. Contissa, nonché al mancato
accoglimento delle plurime richieste di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale tese a
dimostrare l’impossibilità di determinare lo stato di circonvenibilità del Pitzolu all’epoca
delle condotte contestate. In particolare lamenta la mancata rinnovazione delle
istruttorie per sentire il dott. Gemelli, medico curante della parte offesa e acquisire
presso la casa di cura l’agenda con l’annotazione delle visite dei medici che avevano
visto la parte offesa nel corso degli anni
3. violazione di legge (articolo 192 codice di procedura penale e 12 legge 197/1991.
Erronea valutazione delle risultanze processuali con particolare riferimento alla
condanna dell’indebito utilizzo della carta di credito. Deduce in particolare la liceità
dell’utilizzo del postamat essendo a ciò autorizzata e comunque la carenza in proposito
dell’elemento soggettivo.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.

1

della pena e conferma nel resto dell’impugnata sentenza.

Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza.

lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a
fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente
motivata proprio in punto di responsabilità della ricorrente per i reati contestati. L’impugnata
sentenza ha dato conto, facendo richiamo ad episodi specifici, a certificazioni mediche ed
anche alle conclusioni tutt’altro che equivoche del CT Ariatti del decadimento involutivo senile
del Pitzolu e della sua ossessione amorosa nei confronti dell’imputata da lei sfruttata ai propri
fini inducendo l’uomo a realizzare atti gravemente pregiudizievoli sul piano patrimoniale
Proprio l’univocità del quadro probatorio riscontrato ha reso evidente secondo la corte di
merito la superfluità dell’audizione della Dott. Gemelli e l’acquisizione presso la casa di cura di
una presunta agenda con l’annotazione delle visite dei medici per gli anni precedenti. La
decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera
e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante
dal testo (Cass., sez. 6^, 30 Aprile 2003, n. 26713). Sotto questo profilo, occorre peraltro che
la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura
tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (Cass., sez. 2″, 17 maggio
2001, n. 49587). La corte territoriale ha dato conto dell’esaustività delle prove e dunque della
superfluità della riapertura del dibattimento, che è istituto eccezionale, legato al presupposto
rigoroso dell’impossibilità di decidere allo stato degli atti (articolo 603 c.p.p., comma 1) (cfr. N.
34643/08 N. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 6924 del 2001 Rv. 218279, N. 26713 del 2003
Rv. 227706, N. 44313 del 2005 Rv. 232772, N. 4675 del 2006 Rv. 235654).
Così come la Corte territoriale ha dato conto della sussistenza dell’elemento soggettivo con
riguardo al reato sub B) disattendendo con argomentazione coerente e logica le deduzioni
difensive attraverso l’indicazione di circostanze specifiche ( il conto era intestato al solo Pitzolu
che la donna sapeva essere deceduto).
Il ricorso è pertanto inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

2

Le doglianze della ricorrente tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa

Dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 28.5.2014

o

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