Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33697 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33697 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Satta Roberto , nato il 17.09.1977
avverso la sentenza n.406/2013 della Corte d’appello di Cagliari, del
30.09.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonio Gialanella , che ha concluso per il rigetto del ricorso;

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Data Udienza: 28/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Cagliari ,
confermava la sentenza del Gup del Tribunale della stessa città , che, il
15.02.2013 , aveva condannato Roberto Satta per rapina aggravata e
lesioni aggravate, commessi in concorso con due complici non identificati, il
4.11.2011 in San Sperate, unificati i reati dalla continuazione e applicata la

1.600 euro di multa.
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso nell’interesse del Satta il
difensore di fiducia avvocato Mario Canessa chiedendo l’annullamento della
sentenza in ragione di due motivi:
a)

La violazione dell’art.606 comma 1 lett.c) cod.proc.pen. a causa della

inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Satta Massimiliano,i1 4.11.2011
per inosservanza dell’art.64 comma 3 bis cod.proc.pen. .Afferma il
ricorrente che nel corso delle indagini, i Carabinieri ,che avevano appreso
dai commilitoni che l’autovettura di Satta Massimiliano era stata utilizzata
dai due rapinatori implicati nella rapina per cui è processo, avrebbero
dovuto riconoscere a Satta Massimiliano tutte le garanzie che la legge
riconosce all’indagato, prima di interrogarlo sull’utilizzo della vettura. Le
dichiarazioni, rese senza gli avvertimenti di cui all’art.64 comma 3 bis
cod.proc.pen. e senza la presenza del difensore devono ritenersi
inutilizzabili al pari degli atti che ne sono conseguiti.
b)

La violazione dell’art.606 comma 1 lett.e) cod.proc.pen. per l’illogicità

della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla ricognizione
fotografica effettuata dal teste Collu Giovanni perché le modalità con le
quali il riconoscimento è stato gestito destano perplessità e numerosi
interrogativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 motivi di ricorso sono privi di fondamento.
2.1 Non è fondata la censura relativa alla pretesa inutilizzabilità delle
dichiarazioni , rese nel corso delle indagini alla Polizia procedente, dal
fratello dell’odierno imputato. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato

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diminuente del giudizio abbreviato, alla pena di sei anni di reclusione e

che nel momento in cui Massimiliano Satta fu sentito ,alle h.16,50, dalla
Polizia Giudiziaria in ordine all’utilizzo dell’autovettura implicata
nell’episodio di rapina, egli non era indagato e fornì spontaneamente, agli
inquirenti, le notizie necessarie al prosieguo delle indagini, fuori dallo
schema di un interrogatorio.
2.2 Tanto va premesso perché secondo la consolidata e qualificata
giurisprudenza di questa Corte , allorché acquisti rilievo la veste che può
al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del
riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione
nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della
qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese,
e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato
di legittimità.( SS.UU. n.15208 del 2010 Rv. 246584 ) .La sanzione di
inutilizzabilità “erga omnes”, delle dichiarazioni assunte senza garanzie
difensive , da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in
qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico
dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non
equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non
rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali
dell’interrogante ( sentenza n.21877 del 2011 rv 250263) fermo restando,
comunque, che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di
specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di
invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto
implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è solo
onere della parte interessata rappresentare adeguatamente.
2.3 E’ ,infatti, onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti
processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del
motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza
sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la
decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (SS.UU. sentenza n.
23868 del 2009 Rv. 243416) .
2.4 H motivo di ricorso qui esaminato, visto da tale prospettiva, presenta
accentuati profili di inammissibilità perché, come già rilevato anche dalla
Corte territoriale, è assolutamente aspecifico circa le modalità di

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assumere colui che effettua dichiarazioni processualmente rilevanti, spetta

acquisizione

delle notizie e degli elementi in concreto indizianti, ed è

comunque privo della puntuale indicazione degli elementi che si assumono
inutilizzabili e dell’indicazione dei rilievi concreti ,in termini di rilevanza ed
efficacia, che gli stessi avrebbero sul compendio probatorio acquisito.
2.5 Anche il secondo motivo è infondato.
E’ stato già più volte puntualizzato da questa Corte che l’individuazione di
un soggetto, sia personale che fotografica, è una manifestazione dichiarativa
ricondotta alle formalità del riconoscimento ma al valore della dichiarazione
confermativa, alla stregua di qualsiasi deposizione testimoniale. In
applicazione del predetto principio , la Corte di merito, alle pagine 9 e 10 del
provvedimento impugnato, analizza le ipotesi prospettate dall’appellante
circa la inattendibilità dell’individuazione fatta dal Collu e le respinge in
punto di fatto , con argomentazioni pertinenti e logiche, sottolineando che
Collu aveva ribadito al P.M. di aver potuto ben osservare il viso dell’autista
della Polo, molto da vicino e per due volte , confermando in particolare il
riconoscimento fotografico fatto già ai Carabinieri.
Alla stregua della chiarissima puntualizzazione della Corte , il motivo di
ricorso, che si articola su domande pleonastiche, in un costrutto
argomentativo perplesso, a tratti non comprensibile per il richiamo ad atti
del processo non allegati, si profila decisamente inammissibile.
Il ricorso, per le ragioni che precedono, va rigettato: ai sensi dell’articolo 616
cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo
ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così decto in, Roma, il 28 maggio 2013
Il Consigliere teor

Il Presidente

riproduttiva di una percezione visiva : la sua valenza probatoria non va

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