Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33695 del 28/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33695 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 28/05/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATULLO ANNA N. IL 24/01/1957
ZACCAGNI PIETRO N. IL 02/02/1944
avverso la sentenza n. 140438/2008 CORTE APPELLO di TORINO,
del 30/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
‘^o
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ar»
che ha concluso per 1,

e,

Udito, per la parte civile, l’Avv
;
Udit i difensor Avv. Vto,,y) ree
A ) ec..0o

et_e_ e

-2-1, ‘o
raz:u—L ■t_,=,
/27 e2-

i

frr

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 30 novembre 2012 la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza
del Tribunale di Cuneo che in data 5 novembre 2010 aveva condannato Matullo Anna e
Zaccagni Pietro per circonvenzione di incapace in danno di Baiardi Elisa e dichiarava non
doversi procedere nei confronti dei predetti in ordine al reato di circonvenzione d’incapace di
cui alla sentenza in data 22 gennaio 2007 del Tribunale di Cuneo per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione con conferma delle ulteriori statuizioni

1. carenza di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’elemento della coercibilità
della persona offesa. Lamentano che, come si evince dalle testimonianze del notaio e
della dottoressa Cardellicchio, medico della struttura, presente alla stesura del
testamento, la Baiardi non versava in uno stato di incapacità, appariva orientata nello
spazio e nel tempo e dotata di un livello di memoria assolutamente normale, tanto da
precisare al rogante le proprie volontà in modo puntuale
2. carenza di motivazione in merito alla riconoscibilità dello stato di coercibilità.
Evidenziano che contro la conclusione dei periti militano le testimonianze del notaio e
della dottoressa Cardellicchio e del legale Alberto Serpico. Sostengono inoltre che dagli
atti non vi è prova che possa dimostrare che il prevenuti erano a conoscenza della
intenzione della Baiardi di redigere testamento.
3. assenza di motivazione in merito alla sussistenza degli elementi induttivi

I ricorrenti presentavano motivi aggiunti con i quali censuravano la sentenza laddove conferma
le statuizioni civili con riguardo ai reati per i quali vi è stata dichiarazione di estinzione per
intervenuta prescrizione.
La parte civile Baiardi Patrizia depositava memoria con la quale chiedeva la confisca dei beni
sequestrati.
Deve premettersi che, sulla scorta di quanto pacificamente affermato da questa Corte (v. a
partire da Cass. Sez. 5^, 9 ottobre 1973 n. 3558 fino da ultimo Sez. 2^, 10 novembre 2011 n.
45327Sez. 5, Sentenza n. 29003 del 2012), l’art. 643 c.p., inserito fra i delitti contro il
patrimonio mediante frode, tutela il patrimonio del minorato ossia di colui che, non
necessariamente interdetto o inabilitato, si trovi in una minorata condizione di
autodeterminazione in ordine ai suoi interessi patrimoniali.
La legge individua tre categorie di soggetti passivi: i minori; l’infermo psichico e il deficiente
psichico. Il fatto che la legge distingua fra infermo psichico e deficiente psichico e non consideri
necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato,
induce a ritenere che per infermità psichica debba intendersi ogni alterazione psichica
derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile fra le malattie
psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive

Ricorrono per Cassazione gli imputati deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

o volitive; che la deficienza psichica, invece, sia un’alterazione dello stato psichico che,
sebbene meno grave della infermità, tuttavia, sia comunque idonea a porre il soggetto passivo
in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive,
fanno scemare o diminuire il pensiero critico (rientrando in tale categoria, fra l’altro, ad
esempio, la fragilità e la debolezza di carattere). Peraltro, il minimo comun denominatore che
si può rinvenire nelle due predette situazioni, consiste nel fatto che, in tanto il reato può essere
configurato in quanto si dimostri l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente
nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l’agente abbia la possibilità di manipolare la

verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna
resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica. Tale situazione di minorata
capacità dev’essere, poi, oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa
abusarne per raggiungere il suoi fini illeciti (v. Cass. Sez. 2^, 21 gennaio 1987 n. 4747).
L’art. 643 c.p., infine, al fine di ritenere integrata la fattispecie criminosa, prevede in aggiunta
alla minorata capacità di cui si è detto altri due elementi oggettivi: l’induzione a compiere un
atto che importi, per il soggetto passivo e/o per altri, qualsiasi effetto giuridico dannoso (per
induzione dovendosi intendersi un’apprezzabile attività di pressione morale e di persuasione
che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in un rapporto di causa ed effetto v.
Cass. Sez. 2^, 13 dicembre 1993 n. 1195) nonché l’abuso dello stato di vulnerabilità che si
verifica quando l’agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la
debolezza per raggiungere il suo fine ossia quello di procurare a se o ad altri un profitto.
Nella specie, questa volta in fatto, l’impugnata sentenza ha dato conto, da un lato,
dell’esistenza di elementi idonei a far ritenere insussistenti le capacità della persona offesa di
attendere regolarmente ai propri affari. E’ stato sottolineato che la Baiardi allorché entrò in
contatto con Matullo e, per suo tramite, anche con il suo convivente, non era una persona
normale per il fatto, noto a tutti e ovviamente anche agli imputati, che costei era stata
ricoverata a “Villa Fiorita” proprio perché lo stato di infermità non le consentiva di provvedere
personalmente a soddisfare le proprie esigenze. I periti hanno confermato che la donna era in
uno stato di infermità totale da poterla portare a compiere atti pregiudizievoli per i suoi
interessi economico patrimoniali. Con riguardo alla riconoscibilità da parte degli imputati dello
stato di infermità, tale da renderla soggetto circonvenibile, veniva ricordato in sentenza quanto
affermato dal perito Priotto e dal CT Sibilla nel corso del loro esame sostenuto in
contraddittorio con il consulente Costamagna, ove viene affermato che lo stato di debolezza
psichica dovuto all’infermità ( evidente questa essendo la Baiardi emiplegica, non
autosufficiente) era riconoscibile da chiunque avesse la possibilità di parlarle insieme per un
minimo di tempo

Possibilità che certo non mancava alla Matullo addetta alla cura dei

degenti di “Villa fiorita” che aveva continuato a frequentare la donna con continui scambi di
discorsi . Proprio in tal modo gli imputati riuscirono ad avere la piena disponibilità dei suoi
documenti personali, delle carte di credito, dei carnet di assegni, del suo conto corrente.
2

volontà della vittima a causa del fatto che costei si trovi, per determinate situazioni da

Rilevano i giudici di merito che lo stato di lucidità della Baiardi constatato dal notaio Grosso e
dagli avvocati Serpico non era incompatibile con i risultati delle citate perizie poiché in tal caso
non si era manifestato alcuna debolezza psicologica, che evidentemente poteva essere rilevata
solo con un meno approssimativo contatto con la medesima. Gli imputati invece si erano
trovati nella possibilità di percepire l’isolamento affettivo della donna e approfittare di tale
stato al punto di farla divenire un loro ostaggio psicologico per attuare una programmata
spoliazione del suo patrimonio. Circostanza che era dimostrata dalle somme rilevanti prelevate
e dall’ obiettivo di sottrarre anche l’alloggio sito in Cuneo, raggiunto attraverso il legato

A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito i ricorrenti reiterano deduzioni difensive
rispetto alle quali i giudici di merito si sono confrontati con motivazione coerente, priva di vizi
logici e giuridicamente corretta senza tenere conto delle argomentazioni della Corte di appello.
In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio,
che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato,
senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c),
all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep.
11.10.2004-rv 230634).
La questione sollevata dalla parte civile ( confisca dei beni sequestrati) è di competenza del
giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti devono essere condannati
al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 da versare alla
Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Baiardi
Patrizia che liquida in complessivi C 3.400,00 oltre accessori di legge.
L’inammissibilità del ricorso principale si comunica ai motivi aggiunti ai sensi di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle
spese sostenute dalla parte civile Baiardi Patrizia che liquida in complessivi C 3.400,00 oltre
accessori di legge.
Così deliberato in Roma il 28.5.2014

testamentario redatto all’insaputa dell’amministratore di sostegno.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA