Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33694 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33694 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NICOLOSI SALVATORE N. IL 01/12/1968
avverso la sentenza n. 1267/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A ,c)->i i. , 1-,’0-12-4′-~-‘222—e–che ha concluso per _e I ,),,,,,, ; -a- i- r-,-,– e, rzi• ‘c,z–e_e_

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 2 ottobre 2012 la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del
giudice delle indagini preliminari del tribunale di Piacenza che in data 13 novembre 2009 aveva
condannato, all’esito di giudizio abbreviato, Nicolosi Salvatore per concorso in tentata
estorsione ai danni di Rocchetti Giorgio.
Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in :
1. erronea applicazione di legge in punto di sussistenza del delitto di tentata estorsione
aggravata. Sostiene che il ricorrente ha effettuato una sola telefonata alla parte offesa
al fine di verificare l’esattezza dell’utenza cellulare e che tale telefonata non ha avuto
alcun contributo minatorio, come riconosciuto dalla stessa parte offesa. Sostiene che le
dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato non risultano riscontrate.
2. erronea applicazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza
aggravante delle più persone riunite
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sulla manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso deve rilevarsi che la corte territoriale
ha dato atto che la chiamata in correità di Ashiku ha trovato ampio ed inequivocabile riscontro
nelle stesse ammissioni del Nicolosi, pienamente sufficienti, di per sé, per affermarne la penale
responsabilità. L’imputato ha ammesso non solo di aver indirizzato il correo dal Rocchetti per
ottenere il denaro di cui aveva bisogno, di avere preteso una parte di quanto sarebbe riuscito a
ricavare, ma anche, in aggiunta alle propalazioni del primo che, al contrario, non l’ha coinvolto
nelle sue telefonate estorsive, di avere personalmente assistito ad alcune di esse. Circostanze
che escludono la ricorrenza di una mera passiva connivenza, avendo il Nicolosi con la sua
presenza agevolato e rafforzato il proposito criminoso del complice. Così come la corte
territoriale ha dato atto anche della sussistenza della aggravante del numero delle persone
riunite alla luce dell’interpretazione data dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza del
29 marzo 2012 stante la simultaneità della presenza di Nicolosi ed Ashiku nel momento in cui
citofonarono in casa della parte offesa il 24 marzo 2009 ed anche, come ammesso da Nicolosi
stesso, durante alcune delle telefonate fatte dal predetto Ashiku alla parte offesa, simultaneità
che ha avuto ad effetto una maggiore pressione sulla vittima facendole percepire la
provenienza dell’azione minatoria da una pluralità di persone coalizzate ai suoi danni.

1.

i

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma il 28.5.2014

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