Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33693 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33693 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVONE ALBERTO N. IL 07/03/1965
avverso la sentenza n. 2123/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
‘vi (Uv»
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per I )
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Ca,

Uditi difensor Avv. Kt-e-v4t-‹:-0

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione Schiavone Alberto avverso la sentenza della Corte d’appello di
Milano che il 4 aprile 2013 confermava la sentenza del tribunale di Milano che il 22 maggio
2008 lo aveva condannato per i reati di riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita e,
ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza in data 6/5/2005 del giudice delle
indagini preliminari di Milano, divenuta irrevocabile il 14 maggio 2010, gli applicava l’ulteriore

Nella impugnata sentenza si legge che lo Schiavone all’udienza del 4 aprile 2013 aveva
ammesso gli addebiti, prodotto gli interrogatori resi nell’ambito di altro e più ampio
procedimento conclusasi con sentenza di condanna irrevocabile e chiesto l’applicazione della
continuazione con i fatti per i quali era già stato giudicato
Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in omessa motivazione con
riferimento ad alcuni motivi d’appello rispetto ai quali non ha fornito alcuna risposta.
In particolare lamenta:

violazione del diritto di difesa per avere il primo giudice rigettato la richiesta di rinvio
dell’udienza del 22 maggio 2008 per legittimo impedimento dell’imputato;

violazione dell’articolo 192 in merito alla valutazione delle dichiarazioni delle chiamate in
correità;

eccessività della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

Il ricorso è inammissibile.
L’imputato all’udienza del 4.4.2013 avanti la Corte d’Appello di Milano ha reso dichiarazioni
spontanee con le quali ha indicato che il suo interesse a partecipare al dibattimento era solo
quello di ammettere le proprie responsabilità per poter chiedere la continuazione con altra
decisione irrevocabile, richiesta che è stata accolta dai giudici di secondo grado.
E’ evidente che a fronte di tali dichiarazioni la Corte di merito ha correttamente ritenuto
implicitamente venuto meno l’interesse alla decisione delle doglianze relative alla presenza in
udienza e alla responsabilità dell’imputato.
Resta, invece, attuale l’ulteriore questione in ordine all’entità della pena, ma tale doglianza è
inammissibile tenuto conto che la Corte Territoriale ha dato conto, con una motivazione in fatto
incensurabile in questa sede, delle ragioni che hanno determinato l’aumento della pena nei
termini indicati.

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende nonché
alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili Grimaldi Guido e Grimaldi
Emanuele che liquida al comune difensore in complessivi C 2700,00, oltre accessori di legge.
I

pena di anni due di reclusione ed euro 1500,00 di multa.

P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese
sostenute in questo grado dalle parti civili Grimaldi Guido e Grimaldi Emanuele che liquida al
comune difensore in complessivi € 2700,00, oltre accessori di legge.

Così deliberato in Roma il 28.5.2014

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