Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33688 del 08/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33688 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Allegro Giacomo (n. il 13.07.1947), avverso la
sentenza del Tribunale di Padova in data 24.01.2013.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Carmine
Stabile, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Udito l’Avvocato Furio Faranda — difensore di fiducia di Allegro Giacomo — il
quale si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento.

OSSERVA:

Data Udienza: 08/05/2014

Con sentenza del 30.01.2012, il Giudice di Pace di Padova dichiarò
Allegro Giacomo responsabile del reato di danneggiamento e lo condannò
alla pena di € 80,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato e la P.C. (per l’assoluzione
dell’imputato per il capo A) proposero gravame, ma il Tribunale di Padova – in
funzione di Giudice di appello – con sentenza del 24.01.2013 confermò la

Ricorre per cassazione l’imputato eccependo la nullità della sentenza
poiché in concreto non si è verificato alcun danneggiamento del telo di nylon
e che seppur si volesse dar credito alle dichiarazioni del teste Giulian Franco
(prossimo congiunto della P.C.) il danno sarebbe modestissimo (2 o 3 Euro)
e pertanto secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema
sarebbe dovuto essere assolto. Il ricorrente si duole per le contraddittorie
motivazioni con le quali i giudici di merito hanno ritenuto credibile il teste
Giulian ed escluso la credibilità di altri testi (sia della P.C. sia dell’imputato).
Denuncia infine la contraddittorietà della motivazione che da un lato definisce
il fatto particolarmente tenue e dall’altro in modo del tutto sproporzionato
liquida le spese sostenute dalle Parti civili.
Il ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento dell’impugnata
sentenza.

motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606, comma 1, cod.
proc. pen., perché propone censure attinenti al merito della decisione
impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione
non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass.
Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez.

decisione di primo grado.

5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent.
n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell’art. 591 lettera
c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze (sono
le stesse affrontate dal Tribunale) sono prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a

immuni da vizi logici o giuridici. Infatti, il Tribunale ha, in primo luogo,
richiamato e fatta propria la condivisa motivazione del Giudice di Pace per
quanto riguarda il giudizio di colpevolezza dell’imputato per il reato di cui
sopra (sentenze di primo e secondo grado, senz’altro valutabili
congiuntamente in presenza di una cd. “doppia conforme”). In proposito si
deve osservare che in tema di motivazione della sentenza di appello, è
consentita quella “per relationem”, con riferimento alla pronuncia di primo
grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo
giudice non contengano, come nel caso di specie, elementi di novità rispetto
a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è
infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi
di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con
argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici (Sez. 6, Sentenza n. 31080
del 14/06/2004 Cc. – dep. 15/07/2004 – Rv. 229299; Sez. 2, Sentenza n.
16716 del 11/02/2005 Ud. – dep. 16/05/2006 – Rv. 234409). Ma il Tribunale
non si è limitato ad un semplice richiamo per relationem della condivisa
sentenza di primo grado, ma ha con esaustiva, logica e non contraddittoria
motivazione, affrontato tutte le generiche questioni poste con l’impugnazione
e ha indicato tutti le ragioni dalle quali desume la piena responsabilità
dell’imputato per il reato di cui sopra. In particolare il Giudice di merito ha ben
evidenziato: in cosa consista il danneggiamento; l’entità del danno; perché
ritiene credibile il teste che ha deposto per il reato commesso il 19.06.2008 e
per il quale il ricorrente è stato condannato e non ritiene credibile le
dichiarazioni di altri testi (perché non indifferenti); la congruità della
liquidazione delle spese sostenute dalle Parti Civili (si vedano la pagine 3 4
dell’impugnata sentenza)

P

precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro

A fronte di quanto sopra il ricorrente — come si è già detto – contrappone
solo contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni del Tribunale
e che si fondono solo su mere congetture. In particolare non evidenzia
alcuna illogicità o contraddizione nella motivazione del Tribunale allorchè
conferma la decisione del giudice di primo grado. Si deve osservare, in
proposito, che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve
essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato

a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime
incongruenze (che tra l’altro nel caso di specie non si ravvisano). Inoltre,
questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal
Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando
manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione,
che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza
cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett.
c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1,
sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634).
Si rileva, in proposito, che le valutazioni di merito sono insindacabili nel
giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di
specie (Sez. U, Sentenza n. 24 del 24/11/1999 Ud. – dep. 16/12/1999 – Rv.
214794).
Pertanto, uniformandosi ai principi di diritto di cui sopra – che il Collegio
condivide – va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.

4

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, 1’0810512014.

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