Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33681 del 08/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33681 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Giancarlo Di Biase (n. il 24.01.1957), avverso la
sentenza del Tribunale di Chieti in data 15.11.2012.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Carmine
Stabile, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

OSSERVA:

Data Udienza: 08/05/2014

Con sentenza dell’11.10.2007, il Giudice di Pace di Chieti dichiarò Di
Biase Giancarlo responsabile del reato di danneggiamento (per aver
disperso beni della moglie gettandoli nel bidone dell’immondizia) e lo
condannò alla pena di € 200,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame, ma il Tribunale di
Chieti – in funzione di Giudice di appello – con sentenza del 15.11.2012
Ricorre per cassazione il Di Biase eccependo la nullità della sentenza
perché in calce alla motivazione del Giudice di Pace è apposta la data del
10.10.2007 e invece l’udienza di discussione è stata 1’11.10.2007; quindi il
Giudice di Pace ha redatto la motivazione il giorno prima della discussione
senza tener conto di quanto sostenuto dal difensore dell’imputato. Deduce,
poi, che i giudici di merito hanno dato credito solo alla P.O. e ai testi a lei
favorevoli e invece hanno ritenuto poco attendibili le dichiarazioni dei testi
favorevoli all’imputato (comprese le due figlie).
Il ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento dell’impugnata
sentenza.
motivi della decisione

Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ali 591 lett. c) c.p.p.; infatti, il ricorrente si limita a reiterare le
doglianze già correttamente risolte dal Tribunale. Invero il Giudice di appello
ben evidenzia: perché ritiene insussistente la denunciata nullità relativa alla
data di sottoscrizione della motivazione (si tratta con evidenza di un errore
materiale; si veda pagina 4 dell’impugnata sentenza); perché ritiene provata
la penale responsabilità del Di Biase (dopo un accurato esame di tutte le
risultanze probatorie, anche di quelle che l’imputato richiama nel suo ricorso
perché ritenute a lui favorevoli senza considerare, però, la motivazione del
Tribunale sul punto; si vedano le pagine 2 e 3 dell’impugnata sentenza).
A fronte di ciò il ricorrente contrappone solo generiche doglianze.
Questa Suprema Corte ha stabilito che la mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo

confermò la decisione di primo grado.

ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997
Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del
06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deliberato in Roma, 1’08/05/2014.

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano lasillo

dichiarata inammissibile l’impugnazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA