Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33680 del 07/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33680 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Gabbiano Carmine (n. il 06.04.1958), avverso la
sentenza della Corte di Appello di Salerno, Sezione penale, in data
04.03.2010.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Aurelio
Galasso, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata con il rinvio.

OSSERVA:

Data Udienza: 07/05/2014

Con sentenza del 20.01.2005, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò
Gabbiano Carmine responsabile dei reati di ricettazione di cui ai capi A, B ed
E e — concesse le attenuanti generiche e riuniti i reati ex art. 81 del c.p. – lo
condannò alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed € 600,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte di
appello di Salerno, con sentenza del 04.03.2010, confermò la decisione di
primo grado.

Non avendo il consigliere relatore Dott. Bochicchio Gianluigi provveduto
alla stesura della motivazione, al pari di quanto avvenuto per numerose
sentenze da lui introitate quale estensore a partire dall’anno 2009, il
Presidente della Corte di appello, con provvedimento in data 19 settembre
2011, ritenuta l’impossibilità di sostituire quale estensore il Dott. Bochicchio
con altro componente del collegio che aveva emesso la sentenza, sul rilievo
che nessuno di essi era ancora in forza presso la medesima sezione penale,
disponeva il deposito della predetta sentenza (unitamente a molte altre per le
quali anche non si era provveduto alla stesura della motivazione da parte del
Dott. Bochìcchio), con redazione da parte della Cancelleria di un documento
in cui erano contenuti la intestazione della sentenza, le generalità degli
imputati, l’imputazione, l’indicazione delle conclusioni delle parti e il
dispositivo. Come risulta dagli atti, senza che il Dott. Bochicchio avesse
neppure successivamente provveduto alla redazione della sentenza, questa
veniva depositata in cancelleria, con le modalità indicate nel provvedimento
presidenziale, in data 24.04.2012 priva di motivazione.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo la nullità della sentenza di
secondo grado depositata in Cancelleria senza motivazione.
Il ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata
sentenza.
motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Come più volte affermato da questa Corte di cassazione, la mancata
redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi
impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato
2

il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non determina la
inesistenza della pronuncia ma la sua nullità, rilevabile in quanto tale solo se
dedotta, come avvenuto nella specie, a seguito di impugnazione (tra le altre:
Sez. 6, n. 48431 del 20/11/2008, Contino, Rv. 242138; Sez. 2, n. 45255 del
22/11/2007, Terranova, Rv. 238514; cfr. inoltre, in motivazione, Sez. U, n.
3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118).

essendo già stato fatto da precedenti Sezioni di questa Corte (si veda, ad
esempio quanto disposto nella sentenza Sez. 6, Sentenza n. 31965 del
02/07/2013 Ud. – dep. 23/07/2013 – Rv. 255888).
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio
alla Corte di appello di Napoli, che dovrà prendere in considerazione l’appello
proposto dall’imputato avverso la sentenza di primo grado e pervenire a una
decisione motivata su ogni punto dedotto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di
appello di Napoli.

Così deliberato in camera di consiglio, il 07/05/2014.

Non è necessario inviare gli atti ai titolari dell’azione disciplinare

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA