Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33678 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33678 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORIGGI PIERO N. IL 22/06/1974
avverso la sentenza n. 5116/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
c-Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
e-

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/05/2014

MORIGGI Piero, personalmente ricorre per Cassazione avverso la
sentenza 28.6.2012 con la quale la Corte d’Appello di Roma lo ha
condannato alla pena di mesi sei di reclusione e 200,00 C di multa per
il reato di ricettazione.
Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi così riassunti nei limiti previsti dall’art. 173 I° comma
disp. att. cpp.:
§1.) Ex art. 606 I° comma lett. e) cpp, vizio di motivazione perché la
sentenza è caratterizzata da lacune nella ricostruzione dell’accaduto
ponendosi in contrasto con le risultanze processuali. In particolare il
ricorrente sostiene che: a) sono state travisate le dichiarazioni rese dal
testimone SGRULLETTI circa l’uso delle chiavi di avviamento del
motoveicolo; b) la valutazione di non credibilità della versione dei
fatti si fonderebbe su valutazioni che non sono fondate sul contenuto
di atti processuali; c) la testimone ELIFANI è inattendibile perché talora confusa (contrariamente a quanto riferito dai giudici di merito) e
talora anche menzognera con particolare riguardo alle persone che facevano uso del motorino. Il ricorrente, infine lamenta che che la Corte
d’Appello si sarebbe limitata a richiamare il contenuto della decisione
di primo grado.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Tutte le censure mosse riguardano aspetti di merito e sono frutto di
una personale rilettura del compendio probatorio da parte del ricorrente che non ha saputo indicare vizi precisi della motivazione entro i limiti previsti dall’art. 606 IA comma lett. e) cpp.
La Corte d’Appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non
essere credibile la versione dei fatti fornita dall’imputato (avere ricevuto il motorino da parte del figlio della persona offesa).
La motivazione è sorretto da un vaglio critico circostanziato e non è
manifestamente illogica.
La valutazione del testimone SGRULLETTI (ufficiale di polizia giudiziaria) è immune da vizi: le censure mosse non dimostrano un “travisamento” della prova (ex se non ammissibile perché il vizio deve
tradursi in un “travisamento dell’atto” e non in una diversa valutazione della prova) da parte della Corte territoriale che ha formulato un
giudizio sulla valenza dimostrativa della deposizione del suddetto testimone, con una motivazione che supera le critiche mosse non essendo né manifestamente illogica, né in contraddizione con altri atti del
processo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 6.5.2014

La motivazione del provvedimento risponde ai canoni di legge, è coerente e rende conto delle ragioni della condanna. Le censure nella sostanza si collocano al di fuori dell’area del giudizio di legittimità e
conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il
ricorrente va quindi condannato al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 616
cpp, ravvisandosi gli estremi della responsabilità ivi prevista.

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