Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33674 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33674 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BROVIA MARIA TERESA N. IL 28/04/1964
avverso la sentenza n. 1632/2003 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
‘r–ece
-7412

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Vt1D

10′.7

C

Data Udienza: 06/05/2014

BROVIA Maria Teresa ricorre per Cassazione avverso la sentenza
11.7.2012 con la quale la Corte d’Appello di Catania l’ha defmitivamente condannata, previo riconoscimento della sospensione condizionale della pena alla pena di mesi sei di reclusione oltre al al pagamento delle spese processuali, per la violazione degli arti. 56, 110, 640 bis
cp, consistita nel procurarsi l’ingiusto profitto costituito dal finanziamento di lire 1.019.344.430 in favore della cooperativa il NOCCIOLO, con pari danno per la Regione Sicilia.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi così riassumibili ex art. 173 I° comma disp. att. cpp:
§1.) ex art. 606 r\ comma lett. b) ed e) cpp, violazione dell’art. 640 cp
e vizio di motivazione, perché la Corte d’Appello ha condannato
l’imputata senza della prova del dolo del reato ascritto e perchè, dal
p.v. di constatazione della Guardia di Finanza emerge che: a) la fornitura dei beni di cui al capo di imputazione è stata reale e non simulata;
b) le tre fatture relative al sottostante rapporto di fornitura di beni,
sono state regolarmente annotate nella contabilità della società; c) la
BROVIND spa ha dichiarato il relativo ricavo; d) la BROVIND spa
non ha percepito nessun finanziamento pubblico erogato alla cooperativa il NOCCIOLO; e) il valore dell’impianto ceduto era congruo; f) la
cooperativa il NOCCIOLO aveva conferito alla BROVIND spa mandato irrevocabile al pagamento della somma; g) la BROVIND spa
aveva fatto autenticare la dichiarazione liberatoria relativa al pagamento delle somme portate nella fatture.
§2.) Vizio di motivazione ex art. 606 C comma lett. e) cpp perché la
Corte d’Appello non ha riconosciuto il beneficio della “non menzione
della condanna” pur essendo stato riconosciuto quello previsto dall’art. 168 cp

RITENUTO IN DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente ripropone argomentazioni in
fatto già sottoposte all’attenzione della Corte d’Appello di Catania
senza di formulare nuove censure specifiche incentrate sulla decisione
impugnata, inoltre la ricorrente sottopone all’attenzione di questa Corte una diversa lettura del materiale probatorio. Il motivo è pertanto da
un lato generico nel contenuto e dall’altro si traduce in una censura di
merito la cui valutazione è preclusa in questa sede. Per tali ragioni il
motivo è inammissibile. Anche la denuncia di violazione della legge

MOTIVI DELLA DECISIONE

penale è formulata in termini generici, perché non indica l’errore di
diritto che avrebbe caratterizzato la decisione della Corte territoriale.
La difesa si limita ad affermare che manca la prova del dolo di truffa e
pretermette ogni considerazione sulle argomentazioni spese dalla
Corte d’Appello sul punto.
La Corte territoriale ha spiegato le modalità di svolgimento della truffa commessa in danno della Regione Sicilia e le prove della consapevolezza dell’imputata dell’illecito perpetrato.
Dalla lettura della decisione l’elemento psicologico è dimostrato anche dalla documentazione prodotta dalla difesa dell’imputata; infatti
la Corte d’Appello rileva che nel “verbale di constatazione” la Guardia di Finanza afferma che “le fatture sono state falsamente quietanzate e mendace risulta la dichiarazione liberatoria”.
Dalla ricostruzione della vicenda fatta in sede di merito (le due sentenze possono essere lette congiuntamente, essendo fra loro conformi
e analoghi i criteri di valutazione delle prove) appare chiaro che
l’imputata, attestando falsamente l’avvenuto pagamento delle somme
indicate nelle fatture e rilasciando quietanza, ha permesso alla cooperativa il NOCCIOLO di ricevere l’erogazione di un fmanziamento che
non sarebbe spettato per mancanza sostanziale del presupposto giuridico, solo formalmente attestato. Le doglianze di poi incentrate sul valore dell’impianto fornito dalla BROVIND spa alla Cooperativa il
NOCCIOLO attengono ad inammissibili valutazioni di aspetti di merito. Il primo motivo di ricorso è quindi inammissibile.
Ad analoga conclusione si perviene anche con riferimento al
secondo motivo di ricorso con il quale viene denunciata un’ apparente
contraddizione della motivazione consistente nel fatto che la Corte
d’Appello riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale
della pena inflitta, non ha riconosciuto quella della non menzione. Sul
punto la Corte d’Appello, non riconosciuto il beneficio previsto dall’art. 175 cp ponendo in evidenza la rilevanza del ruolo concretamente
ricoperto dall’imputata nella vicenda. La decisione è quindi sorretta da
una motivazione adeguata, ed insindacabile nel merito [Cass. n.
3431/2012; Cass. n. 47913/2009; Cass. n. 2094/2009; Cass. n.
32966/2001], né si ravvisa nella decisione assunta alcuna contraddizione con quella del riconoscimento del diverso beneficio della sospensione condizionale della pena.
Gli istituti previsti dagli artt. 164 e 175 cp sono fra loro diversi nei
presupposti. Il beneficio della sospensione condizionale della pena è
ancorato ad un giudizio positivo sul futuro comportamento dell’imputato e il giudice deve dare conto, sulla base del ragionato riferimento
agli elementi previsti dall’art. 133 cp, che l’imputato si asterrà nel futuro dalla commissione di ulteriori reati.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 6.5.2014

Il beneficio della non menzione della condotta è ancorato ad un parametro di valutazione ancorato al reato commesso, alla luce del dettato
dell’art. 133 cp.
Si tratta pertanto di un giudizio che si fonda su una valutazione di merito discrezionale (ma non arbitraria) che trova una sua precisa regola
attraverso il richiamo ai criteri previsti dall’art. 133 cp. Nel caso in
esame la Corte territoriale ha tenuto conto del ruolo svolto dall’imputata nell’economia dell’intera vicenda, traendo un giudizio negativo
desunto proprio dal contributo determinante fornito dall’imputata. La
valutazione è corretta sul piano giuridico, esauriente e non presenta
caratteri di contradditorietà.
Il ricorso è o pertanto inammissibile e la la ricorrente va condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C
1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata
la sanzione prevista dall’art. 616 cpp, ravvisandosi nella condotta processuale della ricorrente estremi di responsabilità.

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