Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33672 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33672 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOMASIN FRANCESCO N. IL 12/10/1973
AVOLA STEFANIA N. IL 01/05/1973
avverso la sentenza n. 9219/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 01/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sui–tt fr:

che ha concluso per
-,

Data Udienza: 06/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha
confermato la sentenza emessa in data 6 aprile 2012 dal GUP del Tribunale di
Ravenna, che aveva dichiarato FRANCESCO TOMASIN colpevole di tutti i reati
ascrittigli (rapina, resistenza a p.u., danneggiamento, porto illegale di un’arma
da taglio e ricettazione), unificati dal vincolo della continuazione, e STEFANIA
AVOLA colpevole di furto aggravato (così qualificato nei suoi confronti il reato di
cui al capo A), porto illegale di un’arma da taglio e ricettazione, unificati dal

Contro tale provvedimento, gli imputati (entrambi personalmente) hanno
proposto congiuntamente ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi,
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:

I – erronea applicazione della legge penale (lamentano, inoltre, che i giudici
del merito siano addivenuti all’affermazione di responsabilità in difetto della
necessaria prova dell’oltre ogni ragionevole dubbio, e che siano stati entrambi
immotivatamente ritenuti responsabili di rapina consumata, non tentata;
entrambi sarebbero, inoltre, estranei alla ricettazione; il taglierino – “cutter” era già all’interno dell’autovettura, e non sarebbe stato utilizzato; il trattamento
sanzionatorio sarebbe ingiustificatamente severo).
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte
Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti,
pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile per genericità e manifesta
infondatezza.

1. Le censure dei ricorrenti possono essere esaminate congiuntamente;
esse sono in parte generiche, perché meramente reiterative dei corrispondenti
motivi di appello, in parte non consentite, e comunque manifestamente
infondate.

Deve premettersi che incomprensibilmente i ricorrenti (domiciliati presso lo
studio dell’avv. Nicola Casadio, non abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema

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vincolo della continuazione.

Corte di cassazione, ed in precedenza «egregiamente difesi dall’avv. Nicola

Casadio», come, in maniera invero non consueta, gli stessi affermano in
ricorso – f. 2 -) lamentano promiscuamente, in ricorso, di essere stati
«condannati per rapina consumata e non tentata», mentre la AVOLA è stata
in realtà condannata per furto aggravato, non rapina.
Ciò premessi, la Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non
contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali i ricorrenti
non si confrontano con la necessaria specificità, limitandosi a reiterare più o

già motivatamente ritenute infondate, ha compiutamente ricostruito le vicende

de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento dell’affermazione di
responsabilità, valorizzando, in particolare, in accordo con la sentenza di primo
grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di
responsabilità (f. 4 ss.):
– a fondamento dell’affermazione di responsabilità del TOMASIN per i reati
di cui ai capi B) e C), e di entrambi per il reato di cui al capo A) – diversamente
qualificato per il TOMASIN e per la AVOLA – quanto direttamente percepito e
riferito dalla P.G. operante e da un altro testimone oculare, motivatamente
ritenuto attendibile;
– a fondamento della ritenuta consumazione del reato di cui al capo A),
l’intervenuta sottrazione di una valigia di colore nero e di una macchina
fotografica, asportate da due distinte autovetture in sosta;
– a fondamento dell’affermazione di responsabilità per la ricettazione, la
pacifica disponibilità dell’autovettura risultata di provenienza furtiva, in assenza
di congrue giustificazioni sul modo in cui se ne sarebbero procurati la
disponibilità;
– a fondamento dell’affermazione di responsabilità per il porto di arma da
taglio, la considerazione che

«gli imputati erano certamente consapevoli

dell’utilizzo che intendevano fare del cutter quando il giorno dei fatti lo hanno
portato con loro dal momento che non vi è dubbio che avessero già
programmato la commissione dei plurimi furti da autovetture parcheggiate
mediante effrazione»;
– a fondamento della determinazione del trattamento sanzionatorio, la
comune intensità del dolo, nonché i numerosi precedenti penali anche specifici
del TOMASIN (dichiarato recidivo reiterato, specifico ed infraquinquennale), ed
il precedente della AVOLA (cui è stata peraltro applicata una pena lievemente
superiore al minimo edittale).

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meno pedissequamente generiche censure già costituenti oggetto di appello, e

A tali rilievi, i ricorrenti non hanno opposto alcun elemento decisivo di segno
contrario, se non generiche ed improponibili doglianze, fondate su una
personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare
eventuali travisamenti nei modi di rito.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi

dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che essi

(Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di
detta colpa – della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 6 maggio 2014

Il Consig iere estensore

Il Presidente

hanno proposto i! ricorso determinando ie cause di inammissibilità per colpa

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