Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33671 del 06/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33671 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: BELTRANI SERGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AIT KHARDI HASSAN N. IL 01/03/1981
avverso la sentenza n. 4694/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per e odywa.1/4nAttuit
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Data Udienza: 06/05/2014
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in
riforma della sentenza emessa in data
10 giugno 2009 dal Tribunale di
Sondrio, ha riqualificato il reato ascritto all’imputato ex art. 712 c.p.,
rideterminando la pena.
Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un avvocato iscritto
nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto all’elemento
psicologico;
H – inosservanza dell’art. 162-bis c.p.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa
Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo
in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto
(a partire dal 2 marzo 2013) per prescrizione.
Non può infatti ritenersi l’inammissibilità totale del ricorso (che
impedirebbe la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, se il
relativo termine sia – ome nella specie – scaduto dopo la sentenza
o
d’appello); né, d’altro ‘ìcwoto, gli elementi acquisiti consentono una decisione
più favorevole per l’imputato ex art. 129 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 6 maggio 2014
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DEPOSITATO IN CANCELLERW
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seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la