Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33670 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33670 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GERACE CHRISTIAN N. IL 07/03/1974
avverso la sentenza n. 1525/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/05/2014

GRACE Christian, tramite difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza 10.5.2013 con la quale la Corte d’Appello di Milano ha confermato la
sua condanna a mesi sei di reclusione ed € 400,00 di multa per la violazione
degli artt. 648 e 474 cpp, fatti commessi in data 18.1.2008 con la recideva
specifica reiterata ed infraquinquiennale.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata per i seguenti
motivi così riassumibili ex art. 173 I° comma disp. att.
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. c) cpp, violazione dell’art. 350 VII” comma
cpp, perché sono state utilizzate, ai fini del giudizio, le dichiarazioni spontaneamente rese dall’indagato ex art. 350 VII comma cpp.
§2.) ex art. 606 I^ comma lett. b) ed e) cpp, violazione dell’art. 62 bis cp e
vizio della motivazione perché non sono state riconosciute le attenuanti generiche, omettendo ogni motivazione in ordine alle argomentazioni formulate dalla difesa nell’atto di appello.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti nel giudizio
abbreviato sono utilizzabili le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia
giudiziaria da soggetto che non ha ancora formalmente assunto la qualità di
indagato [Cass. 18518/2013] dovendosi qui riprender )i’ noti principi giurisprudenziali già fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte [Cass. SU n.
16/2000] e ancora ribaditi con la decisione Cass. SU n. 1150/2008 alle cui
motivazioni si fa rinvio.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a
quanto sostenuto dalla difesa, la Corte d’Appello ha indicato le ragioni per
le quali non ha ritenuto di riconoscere le attenuanti generiche, in ciò facendo
espresso richiamo ad uno dei parametri previsti dall’art. 133 cp.
La censura della difesa pertanto si appunta su aspetti di merito che non sono
suscettibile di considerazione in sede di giudizio di legittimità.
Parimenti inammissibile è la doglianza relativa alla omessa motivazione in
relazione ad elementi specifici di valutazione sottoposti dalla difesa. Nella
specie proprio la difesa non fornisce alcuna indicazione in ordine agli “elementi di fatto specifici” che sarebbero stati sottoposti all’esame della Corte
d’Appello e da quest’ultima non adeguatamente considerati.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va quindi
condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione prevista dall’art. 616 cpp, ravvisandosi nella
condotta processuale dell’imputato, gli estremi della responsabilità prevista
dalla suddetta disposizione

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 6.5.2014

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