Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33668 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33668 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AVAGLIANO ANDREA N. IL 27/09/1973
avverso la sentenza n. 1097/2007 CORTE APPELLO di SALERNO, del
30/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
-Ge ce c:
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/05/2014

AVAGIANO Andrea, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 30.10.2012 con la quale la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della decisione 16.1.2009 del Tribunale, lo ha
condannato alla pena di anni due di reclusione e 800,00 € di multa per
la violazione dell’art. 648 cp “perchè alfine di procurarsi un profitto,
acquistava o comunque riceveva la targa 2K2VS (contrassegno identificativo) di provenienza illecita a lui nota in quanto provento di furto
in danno di DURANTE Stefania come da denuncia sporta il 26.4.2005
presso il Comando Stazione Carabinieri di Salerno principale. Reato
commesso e accertato in Salerno in epoca successiva all’anno 2002 e
prossima al 27.3.2006. Con la recidiva reiterata, specifica infraquinquiennale.
Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi così sintetizzati ex art. 173 1^ comma disp. att. cpp.
§1.) Ex art. 606 i^ comma lett. b) ed e) cpp, vizio di motivazione e
violazione di legge perché il giudice di merito non ha riqualificato il
fatto ascritto in termini di violazione dell’art. 712 cp e non ha immotivatamente riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cp
§2.) ex art. 606 I^ comma lett. b) ed e) cpp, vizio di motivazione e
violazione di legge con particolare riferimento all’art. 69 IV comma
cpp perché la Corte di merito riconoscendo l’attenuante di cui all’art.
648 II^ comma cp, ex art. 69 cp ha ritenuto l’equivalenza fra la detta
attenuante e l’aggravante della recidiva di cui all’art. 99 IV comma cp
nei soli limiti previsti dalla suddetta disposizione. La difesa chiede
che, nella denegata ipotesi per la quale non possa dichiarasi la prevalenza dell’attenuante ex art. 648 II^ comma cp rispetto alla circostanza
della recidiva ex art. 99 IV comma cp, questa Corte rimetta la questione alla Corte Costituzionale sulla scorta dei motivi dell’ordinanza della Corte d’Appello di Ancona 18.2.2013 n. 114.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei limiti di cui infra.
Incontestato ogni aspetto inerente al fatto materiale del reato ascritto
(che non è stato oggetto di impugnazione in sede di gravame) la difesa
ripropone la tesi per la quale il fatto contestato all’imputato sarebbe
ascrivibile nell’ambito della violazione dell’art. 712 cp, rievocando, in
fatto, le circostanze relative all’acquisizione della targa del motoveicolo sottratta alla parte offesa.
La doglianza è stata formulata nei termini della proposizione di una
ricostruzione in fatto alternativa (indimostrata in atti) a quella ritenuta
dai giudici dell’Appello; la censura pertanto implica una valutazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

di merito e una rilettura del dato probatorio che esorbita dall’ambito
del giudizio di legittimità circoscritto dall’art. 606 I” comma lett. e)
cpp. Nel contempo la difesa, pur enunciando una doglianza riguardante una violazione nell’applicazione della legge penale sostanziale
(mancata riqualificazione del fatto in termini di violazione dell’art.
712 cp), non ha formulato alcuna censura specifica attraverso l’indicazione dell’errore di diritto che la Corte d’Appello avrebbe commesso:
non potendosi certo considerare in tali termini il diverso giudizio
espresso dalla Corte d’Appello in ordine alle doglianze manifestate
nell’atto di gravame.
Con riferimento alla denunciata carenza di motivazione circa l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cp, va osservato che contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la Corte d’Appello ha preso in considerazione la relativa richiesta e l’ha respinta sulla base di
motivazione che non è sindacabile nel merito ed è corretta in diritto.
Infatti nel giudizio svolto per l’applicazione dell’attenuante in parola,
non è sufficiente considerare il solo valore materiale del bene costituente il corpo del reato, ma occorre prendere in esame il danno complessivo cagionato alla persona offesa e derivante dalla condotta illecita. Nella specie, da un lato la difesa non ha dimostrato la manifesta
illogicità della valutazione fatta dalla Corte d’Appello e dall’altro non
ha fornito alcuna indicazione specifica che consenta di ritenere il giudizio della Corte di merito, contraddittorio rispetto ad atti del processo
che dovevano essere puntualmente indicati. Il primo motivo di ricorso
è manifestamente infondato.
Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei
seguenti limiti.
La Corte d’Appello ha ritenuto di riconoscere l’attenuante di cui al II”
comma dell’art. 648 cp, giudicandola equivalente alla recidiva contestata, in ciò richiamando i limiti imposti dal IV comma dell’art. 69 cp,
così come modificato a seguito della riforma introdotta dalla legge
251/2005.
La difesa dubita della legittimità costituzionale dell’art. 69 cp, richiamando l’ordinanza 18.2.2013 n. 114 con la quale la Corte d’Appello di
Ancona ha ritenuto di rimettere all’attenzione della Corte Costituzionale l’art. 69 IV cp per sospetta violazione degli artt. 25 1r comma e
27 III comma Cost.
Con sentenza 105/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale,
come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sul giudizio di bilanciamento tra 1′ attenuante ex art. 648 comma 2 cp e la recidiva ex art. 99 IV comma cp e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli
per nuovo esame sul punto, rigetta nel resto
Così deciso in Roma il 6.5.2014

ex art. 648 II° comma, cod. pen., sulla recidiva ex art. 99, IV° comma, cod. pen.
La decisione assunta dalla Corte Costituzionale impone l’accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo, imponendosi il rinvio
degli atti alla Corte d’Appello di merito perché proceda ad una nuova
valutazione sul punto relativo al trattamento sanzionatorio inflitto da
riconsiderarsi alla luce della recente pronuncia di legittimità costituzionale, ferme le restanti statuizioni.

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