Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33667 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33667 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTONINI MAURIZIO N. IL 31/07/1962

RE tgo avverso la sentenza n. 232/2011 CORTE APPELLO)SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 11/10/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ..s….,u, sh
che ha concluso per OZ -tz, if o okAQ n,: cs-r■so.

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Data Udienza: 06/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento – sez.
Bolzano ha confermato la sentenza emessa in data 3 febbraio 2011 dal
Tribunale di Bolzano in composizione monocratica, che aveva dichiarato
MAURIZIO ANTONINI colpevole di truffa aggravata (fatto commesso da
gennaio a marzo 2008), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre
alle statuizioni accessorie anche in favore della parte civile.

ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione di legge e travisamento del fatto, lamentando:
– che in primo grado, all’udienza 23 giugno 2010, fu disposto rinvio al 27
ottobre 2010, non comunicato né all’imputato né al difensore, che aveva
inviato una richiesta di rinvio per legittimo impedimento;
– che nella sentenza di appello era rilevabile un travisamento del fatto
quanto all’affermazione che il ricorrente non aveva – dalla predetta situazione
– subito alcun pregiudizio, essendo stato comunque difeso, anche se di
ufficio.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito (pur in difetto dell’acquisizione della cartolina A/R, è stata comunicata la
nomina di un difensore di fiducia per l’odierna udienza, il che evidenzia che
l’imputato ne ha ricevuto conoscenza); all’esito, le parti presenti hanno

concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di
consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in
pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile, perché il motivo è in parte non
consentito, in parte generico, e comunque manifestamente infondato.

1. E’ necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità
sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati
dall’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle

Contro tale provvedimento, l’imputato (personalmente) ha proposto

modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la
predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità,
di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a
sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito,
dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle
considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo
convincimento.

può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il
c.d.

«travisamento della prova»

(consistente nell’utilizzazione di

un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova,
accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il
carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a
critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si
pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla
natura degli atti in coi -isiderazione, in modo da rendere possibile la loro lettura
senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata
una monca individuazione od un esame parcellizzato.
Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del
<>.

Può, pertanto, concludersi che «la riproduzione, totale o parziale, del
motivo d’appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune
circostanze costituisce incombente essenziale dell’adempimento dell’onere di
autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a “documentare” il vizio
enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che,
ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e

consolidati in niateila

di

pei iela2lone” nei provvedimenti

giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima
sentenza con i motivi d’appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso
per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di
impugnazione>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio

2013, CED Cass. n. 254584).

1.3. Va, infine, evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione

con riferimento a questioni di diritto.
Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte
Suprema (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21. – 27 gennaio 2009, CED Cass. n.
242634, e n. 19696 del 20 – 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche
sotto la vigenza dell’abrogato codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7
marzo – 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione,
denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di
fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera
immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque
esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre,
viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e
quali argomenti la sorreggano.
E, d’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere solo
dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dall’eventuale erroneità
degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque
corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).

Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto:
«nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con
riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la

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con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi

soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D’altro canto, l’interesse
all’impugnazione potrebbe nascere soltanto dall’errata soluzione delle suddette
questioni, non dall’indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione
comunque giuridicamente corretta).

Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non è
denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito.
E, nel caso in esame, la questione di diritto evocata in ricorso, come si

2. Ciò premesso, i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente:
– non sono consentiti nella parte in cui lamentano «travisamento del
fatto» …;
00(4,o
generici nella parte in cui reiter4iù o meno pedissequamente i motivi di
)

gravame, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del
provvedimento impugnato e non indicano compiutamente i presupposti che
dovrebbero legittimare la doglianza …;
– e comunque manifestamente infondati.
Se, da un lato, il ricorso non indica che la richiesta di rinvio per legittimo
impedimento del difensore dell’imputato in oggetto fosse stata accolta (in caso
contrario, il problema non si porrebbe; la circostanza affermata dell’intervenuto
rinvio è, per così dire, “neutra”, poiché il rinvio potrebbe essere stato disposto
per ragioni diverse) e se, in ogni ca4o, nessun avviso era dovuto all’imputato,
se dichiarato contumace (ma il ricorso tace anche su questo, a riprova della
estrema genericità della doglianza), dall’altro questa Corte Suprema ha già
chiarito che il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell’udienza

per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all’avviso della nuova udienza
solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che,
nel caso contrario, l’avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal
difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’art. 97, comma
quarto, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore
sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest’ultimo (Sez. H, sentenza
n. 51427 del 5 dicembre 2013, CED Cass. n. 258065: in motivazione la S.C. ha
anche evidenziato che non era nemmeno necessario che l’ordinanza fosse
notificata all’imputato dichiarato contumace; conformi, Sez. V, sentenze n.
26168 dell’Il maggio 2010, CED Cass. n. 247897 e n. 20836 del 24 febbraio
2011, CED Cass. n. 250451).

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vedrà, era stata decisa correttamente dal primo giudice.

A tale orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p p, !a condanna del ricorrente a! pagamento delle spese

processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha
proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte
cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa
– della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 6 maggio 2014

Il Consigli re estensore

Il Presidente

sanzione pecuniaria.

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