Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33665 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33665 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SGARITO SALVATORE N. IL 01/02/1962
avverso la sentenza n. 1268/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in oersona del Dott.
Q.A.A.e.
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che ha concluso per ;
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Data Udienza: 06/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha
confermato la sentenza emessa in data 25 giugno 2009 dal Tribunale di
Agrigento in composizione monocratica, che aveva dichiarato l’imputato
SALVATORE SGARITO colpevole della ricettazione continuata di un
miniescavatore, di un martello demolitore e di un motore (fatti accertati in
Favara il 17 dicembre 2005), condannandolo – con la recidiva – alla pena

ritenuta di giustizia.

Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un avvocato iscritto
nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i
seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione dell’art. 173, lett. e), c.p.p. (la Corte di appello avrebbe
disposto un rinvio dall’udienza 11 ottobre 2012 all’udienza 22 ottobre 2012

«omettendo la disposizione di tale avviso al difensore di fiducia>> (così
letteralmente l’avv. SALVATORE RUSSELLO in ricorso, a f. 1);

Il – mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
(lamenta omesso esame di motivi di appello e risultanze processuali, in
particolare delle dichiarazioni di MESSINA DOMENICO, che avrebbe fornito
indicazioni sulla provenienza delle res oggetto della contestazione, e dello
stesso imputato);

III – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (lamenta il
mancato esame dello specifico motivo con il quale era stata chiesta la
derubricazione del fatto in un incauto acquisto ed in subordine comunque
l’irrogazione della pena nel minimo edittale).
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa
Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo
in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile per genericità e manifesta
infondatezza.

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1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
Il ricorrente non indica le ragioni per le quali avrebbe avuto a suo avviso
diritto all’avviso asseritamente omesso, il che rende di per sé il motivo
generico.
Dall’esame degli atti emerge peraltro che l’imputato era già stato
dichiarato contumace, che il difensore era rimasto assente senza fornire
giustificazioni, e sostituito da un difensore di ufficio immediatamente reperito;
l’udienza era stata rinviata per assenza del componente del collegio relatore.

Nessun avviso era, pertanto, dovuto, al difensore di fiducia.

2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.

2.1. Questa Corte Suprema ha già chiarito che è inammissibile, per difetto
di specificità (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002,
CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto
2013, CED Cass. n. 256133), il ricorso che riproponga pedissequamente le
censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi
incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della
correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per
confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano
stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21
gennaio – 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che «La funzione tipica
dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento
cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione
di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono
indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è,
pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con
specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo
si contesta).
Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una “duplice
specificità”: «Deve essere si anch’esso conforme all’art. 581 c.p.p., lett. C
(e quindi contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di
fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione);
ma quando “attacca” le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo

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che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della
sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per
giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione
differente» (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013,
CED Cass. n. 254584).
Risulta, pertanto, evidente che,

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