Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33659 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33659 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NDOUR AWA N. IL 12/04/1975
avverso la sentenza n. 2872/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/04/2014

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Sante Spinaci, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio
limitatamente alla pena accessoria che dovrà essere sostituita con quella della
pubblicazione della sentenza sul sito web del Ministero della Giustizia.

Rigetto nel resto.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13.11.2012, la Corte d’Appello di Genova confermava
la decisione di primo grado che aveva condannato Ndour Awa alla pena di
mesi due di reclusione e € 200,00 di multa per i reati di cui agli artt.648 cpv
c.p. e 474 c.p., pena detentiva sostituita in quella pecuniaria di euro 2280, e
aveva disposto la pubblicazione della sentenza di condanna sul quotidiano
Secolo XIX.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) erronea
applicazione della legge penale, in relazione agli artt.648 e 474 c.p. in forza
del principio di specialità, come di recente deciso dalla Suprema Corte in
tema di detenzione di banconote false (art.606 lett.b) e), c.p.p.); 2) erronea
applicazione dell’art.36 c.p. ai sensi dell’art.606 co.1 lett.b) c.p.p. in quanto a
seguito della modifica legislativa della norma in questione di cui al D.L. n.98
del 2011 la pubblicazione della sentenza va ordinata unicamente sul sito
internet del Ministero della Giustizia.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: 1) l’ inosservanza ed
errata applicazione di norme della legge penale ai sensi dell’art.606 lett. b)
c.p.p. (artt.648 c.p.) essendo il delitto di ricettazione assorbito, in forza del
principio di specialità, nel reato p.p.dall’art.474 c.p. così come già ritenuto
dalla Corte di Cassazione in riferimento all’art.453 c.p.; 2)1′ inosservanza ed
errata applicazione di norme della legge penale (art.36 c.p.) ai sens .
i

dell’art.606 lett.b) c.p.p. La norma, come di recente modificata, non prevede
più la pubblicazione della sentenza di condanna su un quotidiano.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per quanto
concerne il concorso tra il reato di cui all’art.474 c.p. e quello di cui all’art.648
c.p., le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass.Sez.Un. n.2347 del 9.57.6.2001, Rv.219771) hanno chiarito da tempo che il delitto di ricettazione di
cui all’art.648 c.p. e quello di commercio di prodotti con segni falsi di cui
all’art.474 c.p. possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatici
descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le
quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal
sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Nella
ricettazione viene incriminato, infatti, l’acquisto e più in generale la ricezione
(ovvero l’intromissione in tali attività) di cose provenienti da reato; l’art. 474
c.p. sanziona invece la detenzione per la vendita o comunque la messa in
circolazione di beni con marchi o segni contraffatti e non contempla il
momento dell’acquisto; l’azione raffigurata nella prima norma è istantanea,
mentre la detenzione a fini di vendita è permanente ed interviene
successivamente.
Premesso poi che per la sussistenza del reato di cui all’art.453 nn.3 e 4
c.p. occorre dimostrare il concerto tra colui che spende, mette o fa mettere in
circolazione le monete falsificate e che ha eseguito la falsificazione o un suo
intermediario, e che – fuori da tale ipotesi – l’acquisto con scienza della falsità
delle stesse al momento del ricevimento integra la fattispecie prevista
dall’art.455 c.p., che è pertanto la norma in materia di monete falsificate
corrispondente all’art.474 c.p., rileva il Collegio che, nella sentenza delle
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Sezioni Unite sopra citata, si fa esplicito riferimento alla normativa di cui
all’art. 455 c.p. relativa alla spendita e introduzione dello Stato, senza
concerto, di monete falsificate, proprio per escludere l’applicabilità dell’art.15
nel caso di specie. Il Supremo Collegio, nel suo massimo consesso, ha quindi
affermato che “sintomatica è la circostanza che l’art. 455 c.p. – in tema di

l’acquisto tra i comportamenti incriminati, così atteggiandosi, stante la
peculiarità dei beni ricevuti, quale disposizione speciale rispetto all’art. 648
c.p.: l’assenza di una analogo elenco nell’art. 474 c.p. indica la inapplicabilità
dell’art. 15 c.p.p.”
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. L’art.36 c.p., come modificato
dal D.L.6 luglio 2011 non fa più riferimento alla pubblicazione della sentenza
di condanna sulla carta stampata, e consente solamente la pubblicazione
della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla pena
accessoria che deve essere stabilita nella pubblicazione nel sito “Internet” del
Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena
accessoria che stabilisce nella pubblicazione nel sito “Internet” del Ministero
della Giustizia.
Così deliberato, il 4.4.2014.

messa in circolazione e spendita di monete falsificate – abbia inserito

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