Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33658 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33658 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHOWICK FABRIZIO N. IL 20/04/1960
avverso la sentenza n. 292/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
20/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/04/2014

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Sante Spinaci, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore dell’imputato, avv.Alberto Coppo, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.9.2010, il GUP presso il Tribunale di Tolmezzo
dichiarò Schowick Fabrizio responsabile del reato di truffa aggravata
continuata e concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante lo
condannò alla pena di mesi cinque di reclusione ed € 100 di multa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte
d’Appello di Trieste, con sentenza del 20.2.2013, in parziale riforma della
decisione di primo grado sostituiva la pena detentiva inflitta con quella di
5700 euro di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo: 1) erronea applicazione
dell’art. 125 e dell’art.546, lett. e) c.p.p. e mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) ed e)
c.p.p. in riferimento al giudizio di responsabilità. Il ricorrente risultava (e
risulta) costretto per il contenimento delle patologie sistemiche a sottoporsi a
visite mediche, monitoraggi e visite specialistiche. Ai fini del riconoscimento
del trattamento retributivo di malattia, per l’esecuzione delle suddette visite,
necessitava (e necessita) – esclusivamente – l’attestazione medica
comprovante l’avvenuta prestazione. E pertanto il trattamento economico
retributivo di malattia non veniva erogato all’imputato per le sue
dichiarazioni di non poter effettuare le visite o gli accertamenti diagnostici al
di fuori dell’orario di servizio, ma per l’attestazione medica che era l’unico
documento richiesto dalle note delle varie direzioni regionali dell’Agenzia
delle Entrate; 2) violazione degli artt.121 e 125 cpp ai sensi dell’art.178 let
i

c.p.p. e 606 lett. c) c.p.p. in relazione alla memoria difensiva depositata il
5.2.2013, in riferimento alla quale nulla ha motivato la sentenza impugnata.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Con memoria in data 28.3.2014, alla quale sono allegati undici
documenti, il ricorrente illustra ulteriormente i motivi di ricorsi e ne chiede

l’accoglimento.

Motivi della decisione

Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati nonché
privi della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p. per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa
non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel
vizio di aspecificità (Cass.Sez.IVn.5191/ 2000 Rv.216473).
La Corte, premesso che risulta provato che Schowick soffriva e soffre di
una grave malattia che richiede continue cure, e che la nota della Direzione
del personale dell’Agenzia delle Entrate dell’8.5.2001 (la quale prevede che il
dipendente, qualora debba sottoporsi a visite mediche, prestazioni
specialistiche ed accertamenti diagnostici, possa far ricorso all’assenza per
malattia nell’ipotesi in cui le stesse non siano effettuabili al di fuori
dell’orario di servizio, previa dichiarazione in tal senso da parte del medico
che può essere sostituita da un’autocertificazione resa dall’interessato) è un
atto amministrativo non in contrasto con il diritto alla salute od altri diritti
costituzionalmente garantiti, e pertanto non disapplicabile da parte del
giudice, ha rilevato che le visite in relazione alle quali veniva richiesta
l’autorizzazione ad assentarsi per malattia erano programmate quantomeno
da alcuni giorni (se non da settimane), e che l’accesso all’ambulatorio del
medico curante era libero e deciso autonomamente dallo Schowick che
decideva il giorno e l’ora a lui più consoni. Ha evidenziato altresì e
2

neppure risultava provata la circostanza dedotta dall’imputato, in una delle
sue memorie, di avere la necessità di essere accompagnato alle visite dalla
propria convivente, infermiera professionale e di dover organizzare le visite
in giorni e orari compatibili con gli orari di lavoro della medesima. E poiché
qualunque tipo di dichiarazione mendace è idonea ad integrare gli artifizi e

effettuare le visite mediche al di fuori dell’orario di lavoro costituivano
condotta idonea ad integrare gli estremi del reato contestato. Contrariamente
a quanto sostenuto in ricorso, la Corte con motivazione congrua ed esente da
evidenti vizi logici ha risposto a tutti i motivi d’appello, ed anche alle
deduzioni di cui alle memorie depositate; e le censure del ricorrente non
valgono minimamente a scalfire le logiche conclusioni della sentenza
impugnata.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v .Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deli serato, il 4.4.2014.

raggiri puniti dall’art.640 c.p., le dichiarazioni dell’imputato di non poter

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