Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33656 del 04/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33656 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOGAVERO VINCENZO N. IL 12/10/1951
avverso la sentenza n. 5/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CEFALU’, del
02/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/04/2014

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Sante Spinaci, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore della parte civile Alessandro Maria, avv. Vincenzo La
Grua, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

Udito il difensore di Mogavero Vincenzo avv. Vincenzo Alaimo che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza 21.11.2011 , il Giudice di Pace di Cefalù assolveva
l’imputato Mogavero Vincenzo dai reati ascrittigli e di cui agli artt.633 e 636
c.p., per non aver commesso il fatto.
Avverso tale pronunzia propose gravame il pubblico ministero e, ai
soli effetti civili, la parte civile costituita Alessandro Maria; Il Tribunale 4.i.’
Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, con sentenza del 2.10.2012,
dichiarava inammissibile l’appello del pubblico ministero, e in accoglimento
di quello proposto dalla parte civile condannava l’imputato al risarcimento
dei danni da determinarsi innanzi al Giudice civile, nonché la condanna al
pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita che
liquida in euro 600,00 oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura legalmente
dovuta.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: 1) l’ errata
interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della
motivazione in quanto in contrasto con gli atti del processo ed in particolare
con le prove documentali acquisite e le testimonianze raccolte, ai sensi
dell’art.606 lett.b) e) c.p.p. Dalle risultanze processuali è emerso che il
ricorrente, sottoposto per fatti commessi sino al dicembre 1985, ad analogo
i

processo penale sempre per introduzione di animali al fine di pascolo nel
fondo della parte civile, procedimento conclusosi con una sentenza di non
doversi procedere per amnistia, che il ricorrente era nel pieno e incontestato
possesso del fondo. E pertanto nessuna arbitraria invasione; mentre la
querela è tardiva; 2) erronea applicazione del D.M. n.140 del 20.7.2012 ai

sensi dell’art.606, co.1, lett.b) c.p.p. Il Tribunale con la sentenza impugnata ha
erroneamente condannato il ricorrente anche al pagamento delle spese
generali, non tenendo conto che con il D.M. n.140/2012 non va più
corrisposto il “rimborso spese generali”.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Con memoria depositata il 13.3.2014, il difensore della parte civile
contesta le deduzioni dell’imputato e chiede che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1 La querela è stata tempestivamente proposta. Infatti, la querela per il
reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si
è protratta l’occupazione, è da considerarsi tempestiva, dal momento che il
reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la
consumazione (v., da ultimo, Cass.Sez.II, Sent. n. 41401/2010 Rv. 248926).
1.2 Circa le ulteriori doglianze, rileva il Collegio che solo formalmente
vengono evocati vizi di legittimità: in concreto le doglianze sono articolate
sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione del merito delle
statuizioni della Corte territoriale: statuizioni, peraltro, nella specie operate
dalla Corte di appello con argomenti esaurienti e privi di vizi logici sia in
relazione alla tempestività della querela (trattandosi di reato permanente e
2

non essendosi verificata la cessazione della permanenza), sia in relazione
all’arbitraria introduzione su fondo altrui e sulla occupazione dello stesso
nonostante la contraria volontà dell’avente diritto (l’imputato ha subito
analogo processo avente ad oggetto il reato di introduzione di animali al fine
del pascolo per fatti commessi sino al dicembre del 1985; il padre della parte

civile si era recato sul fondo sino al 1989; nel 2006 la Alessandro ha contestato
al Mogavero la presenza sul fondo di animali che pascolavano; le
testimonianze dei testi della difesa sono alquanto generiche e imprecise).
Osserva, poi, il Collegio che la nuova formulazione dell’art.606 lett. e) c.p.p.,
che in ragione delle modifiche apportate dalla 1.46/2006, art.8 consente il
riferimento agli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di
gravame” per la deduzione dei vizi di motivazione, riguarda anche gli atti a
contenuto probatorio ed introduce un nuovo vizio definibile come
“travisamento della prova” consistente nell’utilizzazione di un’informazione
inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla
necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere di
decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica
(Cass.Sez.II, 13994/2006; Sez.II, 45256/2007 Rv.238515). Resta fermo che è a
carico del ricorrente l’onere di specifica indicazione di tali atti e di
illustrazione della necessità del loro esame ai fini della decisione, ovvero, per
il caso in cui l’esame sia stato compiuto, della manifesta illogicità o
contraddittorietà del risultato raggiunto. Tale onere non è stato soddisfatto
dal ricorrente, il quale ha omesso di allegare le deposizioni e le altre
risultanze processuali che si ritengono travisate, e di illustare compiutamente
la manifesta illogicità o contraddittorietà dell’esame compiuto rispetto al
contenuto di tali atti nella loro integralità.
2.11 secondo motivo di ricorso è fondato, e va accolto. Il D.M. n.140 del
20.7.2012, emanato a seguito dell’abrogazione delle tariffe forensi, non

3

prevedeva più il rimborso spese generali (reintrodotto di recente, e comunque
successivamente alla sentenza impugnata), che va pertanto eliminato.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al rimborso delle
spese generali in favore della parte civile, che elimina. Rigetta nel resto il
ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute in questo
grado dalla parte civile Alessandro Maria liquidate in euro 3400,00 oltre
spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deliberato, il 4.4.2014.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA