Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33655 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33655 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI VIRGINIO ADOLFO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENETO ANTONIO N. IL 08/07/1969
avverso la sentenza n. 2091/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
02/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADOLFO DI VIRGINIO;

Data Udienza: 28/05/2014

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto assoluto della richiesta
specificità dei motivi addotti a sostegno. Il ricorrente, invero, si duole della mancata concessione
delle attenuanti senza indicare le ragioni per le quali esse avrebbero dovuto invece essere concesse;
senza dire che, a quanto si desume almeno dal testo della sentenza impugnata, sul punto non pare
essere stato proposto appello,
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille), determinata secondo equità, in favore
della Cassa delle ammende.

P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 28 maggio 2014

DEPO ,511 i TA TA

Ricorre Veneto Antonio avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata
confermata la sua condanna per il reato di cui all’art. 12 sexies 1. n.898/1970. Deduce vizio di
motivazione relativamente alla mancata concessione delle c.d. attenuanti generiche.

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