Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33637 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33637 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA SANTINO N. IL 20/03/1959
avverso la sentenza n. 1951/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 28/05/2014
RG.46677-2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Bevilacqua Santino con atto a firma del difensore
avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila del 26 giugno 2013 che lo
condannava per reato di cui all’articolo 572 bis e all’articolo 485 codice penale;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Amme de.
Roiia il 28 maggio 2014
L’e nsore
DEPOiATATAI
IN CANCELLERIA
2 9 1116 2014
Il Funzionario Giudiziario
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE