Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33630 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33630 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO ORLANDO FRANCO N. IL 12/10/1950
avverso la sentenza n. 1846/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STE ANO;

Data Udienza: 28/05/2014

RG.46447-2013

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da D’Alessandro Orlando Franco con atto a firma
del difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila del 15
febbraio 2013 che lo condannava per reato di cui all’articolo 392 codice penale;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione e viol ione di
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legge ;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle sp se processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Rom4 il 28 maggio 2014
(

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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