Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33627 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33627 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCALA ANTONELLA N. IL 19/11/1965
avverso la sentenza n. 967/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
25/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 28/05/2014

RG.46358-2013

Il Collegio,
personalmente avverso la
letto il ricorso proposto da Scala Antonella
sentenza della Corte di Appello di Catania del 25 giugno 2013 che lo condannava
per calunnia;
rilevato che con tale ricorso si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione nel diniego del beneficio della non menzione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto proposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto in ordine alle valutazioni in
materia di pena e, in particolare, di applicazione della non menzione.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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