Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33621 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33621 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL PESCE GENNARO N. IL 19/09/1969
avverso la sentenza n. 6530/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 46174 / 2013

Giudicando in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione (annullamento della
precedente sentenza di appello per rilevata nullità della vocatio in iudicium), la Corte di
Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna del g.i.p. del Tribunale
di Napoli ha rideterminato la pena -dichiarati estinti per prescrizione i connessi reati di
evasioni e lesione personali lievi- inflitta a Gennaro Del Pesce in tre anni e dieci mesi di
reclusione ed euro 1.800 di multa per tre rapine commesse in danno di altrettanti
automobilisti nel periodo in cui lo stesso era evaso dal regime cautelare degli arresti
domiciliari.
Tale decisione di secondo grado è stata impugnata per cassazione dal difensore del
Del Pesce, che deduce violazione dell’art. 133 c.p. e mancanza di motivazione in
riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giacché Io
stato di ‘forte assuntore di stupefacenti” in cui versava l’imputato al momento dei fatti
sminuirebbe le connotazioni di gravità della sua illecita condotta.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità della censura, afferente ad
un profilo della regiudicanda (trattamento sanzionatorio) rimesso all’esclusivo
apprezzamento del giudice di merito, che vi procede in virtù di un giudizio di fatto
sottratto a scrutinio di legittimità, quando risulti sorretto da una sufficiente e non
irrazionale motivazione. Nel caso di specie la Corte di Appello ha adeguatamente
motivato le ragioni del diniego delle attenuanti innominate nella totale assenza di
elementi suscettibili di positiva valutazione ed atti a ridurre ulteriormente la già mite
pena determinata dal giudice di primo grado.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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