Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33619 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33619 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRISCUOLO LUIGI N. IL 12/11/1992
avverso la sentenza n. 10881/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R.G. 46117/2013

L’imputato Luigi Criscuolo impugna per cassazione, per mezzo del difensore, la
sentenza del Tribunale di Napoli indicata in epigrafe, con cui -su sua richiesta, consentita
dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessegli le attenuanti generiche stimate
equivalenti alla contestata recidiva qualifica, la pena di otto mesi di reclusione per il
reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari (abusivamente
allontanatosi dalla sua dimora sede esecutiva della misura).
Con il ricorso si lamenta “il rigetto della richiesta difensiva di concessione delle
attenuanti generiche”.
Il motivo di censura -oltre che generico- è indeducibile, perché distonico rispetto
ad una sentenza applicativa di pena determinata dallo stesso imputato e scandita dalla
già avvenuta concessione delle attenuanti generiche con giudizio comparativo di
equivalenza rispetto alla recidiva ex art. 99 co. 4 c.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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