Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33616 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33616 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLA PONA DANIELE N. IL 23/04/1984
avverso la sentenza n. 1191/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 28/05/2014
RG.46076-2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Della Pona Daniele con atto a firma del difensore
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 20/5/2013 che lo
condannava per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. ;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
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