Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33612 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33612 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO GIUSEPPE N. IL 18/09/1981
avverso la sentenza n. 1252/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45975 / 2013

Con l’indicata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui l’imputato Giuseppe Caruso è stato
riconosciuto colpevole del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari
(avendo indebitamente abbandonato la sede del centro pedagogico presso il quale si
trovava in regime di arresti domiciliari) e per l’effetto è stato condannato, tenuto conto
della contestata recidiva, alla pena di sette mesi di reclusione.
Il difensore dell’imputato impugna per cassazione la sentenza di appello,
deducendo violazione dell’art. 62 bis c.p. e illogicità della motivazione con riguardo alla
mancata concessione delle attenuanti innominate.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità della doglianza, che
investe un profilo della regiudicanda (trattamento sanzionatorio) riservato alla
valutazione del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità, se sorretto da
idonea e sufficiente motivazione. Ciò che deve registrarsi nel caso di specie, avendo
diffusamente motivato la Corte di Appello le ragioni determinanti la conferma della pena
già inflitta al prevenuto.
La genetica inammissibilità dell’odierno ricorso, impedendo l’instaurarsi di un
valido rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del
reato per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di appello (Cass. S.U., 22.11.2000 n. 32,
De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3,
8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999). Alla inammissibilità dell’impugnazione segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Fatto e diritto

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