Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33611 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33611 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REGGIO ROBERTO N. IL 29/11/1970
avverso la sentenza n. 1602/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 28/05/2014
R. G. 45970 / 2013
Giudicando in sede di rinvio (annullamento di precedente sentenza di appello
pronunciato quoad poenam da questa S.C.), la Corte di Appello di Milano ha
parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pavia, con cui Roberto Reggio è stato
dichiarato colpevole del reato di tentata estorsione e per l’effetto condannato alla pena di
quattro anni di reclusione oltre alla multa. Pena che la Corte territoriale ha rimodulato
(correttamente rapportandola all’ipotesi del reato tentato contestato al prevenuto, come
statuito da questa S.C.), riducendola ad un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 300
di multa.
Contro tale sentenza di appello ricorre per cassazione il difensore dell’imputato,
deducendo l’erroneità della decisione in punto di pena, non essendo stata la stessa
contenuta nel minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e palese infondatezza della censura.
La sentenza impugnata ha congruamente ridimensionato il trattamento
sanzionatorio applicato al prevenuto nel pieno rispetto delle ragioni determinanti
l’annullamento sul punto della precedente decisione di secondo grado. La pena è stata,
d’altro canto, stabilita in misura sostanzialmente corrispondente al minimo edittale
previsto per il reato di tentata estorsione (riduzione ex art. 56 c.p. pari a due terzi della
pena base del reato consumato).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dell’imputato al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014
Motivi della decisione