Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33610 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33610 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARCURI MICHELE N. IL 21/08/1949
avverso la sentenza n. 4068/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 28/05/2014
RG.45950-2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Arcuri Michele con atto a firma del difensore
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 8 aprile 2013 che lo
condannava per evasione;
rilevato che con tale ricorso si deducono due motivi definiti di violazione di
legge (nello sviluppo risultano proposti questioni in tema di motivazione);
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
dell spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Am ende.
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ORDINANZA
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