Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33609 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33609 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
APPRATTI ROBERTO N. IL 23/12/1966
avverso la sentenza n. 2031/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Con igliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 28/05/2014

RG.45931-2013

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Appratti Roberto con atto a firma del difensore
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 24 maggio 2013 che lo
condannava per articoli 337 e 582 codice penale;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione con due motivi
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spes processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammend

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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