Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33608 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33608 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMATO BENEDETTO N. IL 18/02/1970
avverso la sentenza n. 414/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. n. 45929 / 2013

Per mezzo del difensore l’imputato Benedetto Amato ricorre per la cassazione
della sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la condanna alla pena
di tre mesi di reclusione inflittagli dal Tribunale di Monza per il reato di cui all’art. 335
c.p., così diversamente definito il fatto in origine contestato ai sensi dell’art. 334 c.p., di
violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di un’autovettura sottoposta a
sequestro amministrativo e affidata alla sua custodia. Autovettura non reperita all’atto
dell’esecuzione della confisca dispostane dal Prefetto, perché asseritamente rubata da
ignoti nel cortile condominiale in cui l’imputato l’aveva lasciata parcheggiata pur dopo
aver cambiato casa.
Con il ricorso si lamenta difetto di motivazione in ordine alla verifica di una
effettiva partecipazione psicologica al reato sotto forma di negligenza” (veicolo collocato in
luogo sicuro ed ivi asportato senza colpa dell’imputato).
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità e per manifesta infondatezza
dell’unico motivo di censura, cui la Corte ambrosiana ha già fornito persuasiva e
giuridicamente corretta risposta (“…la condotta tenuta dall’imputato risulta gravemente
negligente in quanto ha abbandonato l’autovettura di cui era stato nominato custode in un cortile
di un indirizzo che non era più il proprio, del tutto dimenticandosene; tanto che solo quando
veniva sollecitato a consegnarla si accorgeva che la stessa era, a suo dire, scomparsa”).
La genetica inammissibilità dell’odierno ricorso, impedendo l’instaurarsi di un
valido rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del
reato per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di appello (Cass. S.U., 22.11.2000 n. 32,
De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3,
8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999). Alla inammissibilità dell’impugnazione segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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