Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33607 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33607 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE CRISTOFARO PASQUALE N. IL 09/03/1989
avverso la sentenza n. 12167/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 28/05/2014
R. G. 45928/2013
L’imputato Pasquale De Cristofaro ricorre di persona contro l’indicata sentenza
della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna alla pena di un anno di
reclusione inflittagli, all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di Santa
Mari Capua Vetere per i reati (avvinti dalla continuazione) di evasione dal regime
cautelare degli arresti domiciliari, di resistenza e lesioni volontarie nei confronti degli
ufficiali di p.g. che lo avevano sorpreso al di fuori della sua abitazione.
Con il ricorso si lamenta violazione di legge e difetto di idonea motivazione della
sentenza impugnata, quanto alla conferma della pena inflitta dal giudice di primo grado,
nonostante l’imputato avesse reso ammissione degli addebiti e rinunciato ai motivi di
appello diversi da quello concernente la sola pena. In erronea applicazione dell’art. 133
c.p. la Corte partenopea non ha riconosciuto al ricorrente le attenuanti generiche, né ha
ritenuto di mitigare l’oneroso trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e indeducibilità delle
doglianze, avendo la Corte di Appello (investita della valutazione della sola pena
comminata all’imputato) diffusamente motivato le ragioni considerate ostative ad una
riduzione della pena e alla concessione delle attenuanti generiche. Ciò è avvenuto sulla
base di un giudizio logico e giuridicamente corretto, non scrutinabile in sede di
legittimità.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che si ritiene equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014
Motivi della decisione