Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33605 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33605 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE SIMONE MARIA ANGELA ASSUNTA N. IL 14/08/1967
avverso la sentenza n. 2185/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 28/05/2014

RG.45918-2013

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da De Simone Maria Angela Assunta con atto a firma
del difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 2 luglio
2013 che la condannava per calunnia;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione, violazione di
legge, questione di costituzionalità
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché prospetta deduzioni del
tutto generiche, clausole di stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi
decisione di qualunque processo e fattispecie, deduzioni che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
(confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p.,
perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009). Anche la questione di costituzionalità è
posta in modo generico ed è quindi inammissibile
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta è equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammend

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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