Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33603 del 28/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33603 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ANDREA N. IL 02/11/1985
avverso la sentenza n. 5919/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45894 / 2013

Per mezzo del difensore l’imputato Andrea Esposito impugna per cassazione la
sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la condanna, con le
attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di otto mesi di
reclusione inflittagli dal Tribunale di Pavia, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di
evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari (non essendo stato reperito nella
sua abitazione oltre un’ora prima dell’orario in cui era stato autorizzato ad assentarsi
dalla competente A.G.).
Con il ricorso si deduce violazione di legge e illogicità di motivazione in
riferimento alla confermata responsabilità dell’imputato, con specifico riguardo alla
mancata verifica del già dedotto stato di necessità ex art. 54 c.p., anche putativo, non
essendo implausibile l’assunto dell’imputato di essersi trovato nell’assoluto bisogno di
procurarsi delle sigarette.
Il ricorso è inammissibile. Vuoi per genericità, cioè per mancanza di specificità
della censura, già sottoposta al vaglio della Corte di Appello e motivatamente disattesa
alla luce dell’agevole ricostruzione dello specifico contegno dell’imputato. Vuoi per
palese infondatezza della stessa censura, incentrata su uno stato di necessità, presunto e
soltanto asserito, di cui la sentenza impugnata ha argomentato l’inesistenza o la mancata.
E’ solo il caso di osservare che l’inevitabilità, assoluta o relativa, del preteso stato di
necessità pone in capo all’imputato un onere di allegazione avente per oggetto tutte le
componenti della causa di giustificazione, allegazione in difetto della quale non può
neppure discutersi dell’operatività dell’esimente (cfr. Cass. Sez. 5, 30.1.2004 n. 8855,
Messana, rv. 228755).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, equamente fissata in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA