Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33602 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33602 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KATLER IOAN ATTILA N. IL 17/05/1976
avverso la sentenza n. 1435/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 28/05/2014

RG.45892-2013
ORDINANZA

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Katler Ioan Attila con atto a firma del difensore
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 29 maggio 2013 che lo
condannava per resistenza, lesioni, rifiuto di dare le generalità;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto in tema di applicazione delle
attenuanti.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spes processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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