Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3360 del 24/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3360 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POPOVYCH STEPAN N. IL 14/04/1968
DOVGUY ROSTUSLAV N. IL 22/02/1983
avverso la sentenza n. 1870/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 24/09/2013
R.G. 2684/2013 Popovych – Dovguy
Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo in modo
del tutto generico la carenza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e alla
qualificazione giuridica del fatto.
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso(v.Corte Cost. sent.n.18612000), si
determina equitativamente in Euro 500 ciascuno.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Roma
.2013
Nelle more è pervenuta la rinuncia degli imputati al ricorso.